Sentenza n. 153/2025

17/10/2025
Sulla sanzione disciplinare a carico degli psicologi già condannati per determinati reati.

Testo

Materia

Responsabilità disciplinare – Psicologi

Tipologia di decisione

Sentenza di accoglimento

Oggetto della q.l.c.

Art. 26, co. 3, legge 18 febbraio 1989, n. 56 (Ordinamento della professione di psicologo)

Parametri

Art. 3 Cost.

Massima

  • L’obbligo, posto a carico degli Ordini degli psicologi, di radiare gli iscritti che abbiano riportato una condanna a pena detentiva di almeno due anni per reati non colposi, è è incostituzionale. Esso, infatti, importa una presunzione assoluta di inidoneità alla professione irragionevole, perché connessa con condotte assai eterogenee e non legislativamente tipizzate, risultando lesiva tanto del diritto di difesa degli incolpati, quanto del relativo diritto a non essere discriminati rispetto ad altre categorie di lavoratori, per i quali tale automatismo non è previsto.

Profili d’interesse

  • La Corte segnala, seppur ad abundatiam, un ulteriore parametro di costituzionalità che essa reputa violato, oltre a quello indicato dal remittente.
  • Il legislatore potrebbe re-introdurre la disciplina annullata, qualora ne prescrivesse l’applicazione in presenza di condotte ben tipizzate e sufficientemente indicative di inidoneità all’esercizio della professione.

Precedenti connessi

Estratto della motivazione

2.3.− [L]a previsione dell’automatica radiazione dello psicologo che sia stato condannato, con sentenza passata in giudicato, a pena detentiva non inferiore a due anni per reato non colposo impedisce di graduare la sanzione in relazione al comportamento tenuto dall’incolpato […]. [A]Affinché una […] sanzione fissa […] possa superare indenne lo scrutinio da parte di questa Corte, occorrerebbe infatti dimostrare che la sanzione della rimozione – la più grave tra quelle previste nel sistema degli illeciti disciplinari dei magistrati – risulti proporzionata rispetto all’intera gamma dei comportamenti tipizzati. Comportamenti che, però, la fattispecie di illecito disciplinare qui sanzionata non indica in alcun modo, e che potrebbero anzi essere i più diversi» [citazione da C. cost., sentenza n. 51/2024].

[L]a rigidità della disposizione censurata vincola l’organo disciplinare all’adozione di sanzioni automaticamente discendenti dalla statuizione del giudice penale […] con conseguente menomazione delle garanzie difensive dell’incolpato, che finiscono per essere svuotate di ogni significato pratico. […]

Alla violazione del canone di ragionevolezza per il profilo del mancato rispetto del principio di necessaria proporzionalità, si aggiunge, poi, quella del principio di uguaglianza, in quanto la disposizione censurata assoggetta gli psicologi a un trattamento irragionevolmente deteriore – non giustificato dal loro peculiare status – rispetto ai dipendenti dello Stato e di altre amministrazioni pubbliche, nonché rispetto ad altri professionisti (quali notai, commercialisti e periti commerciali) per il profilo delle garanzie procedimentali poste a presidio del diritto di difesa. […]

5.– In conclusione, va dichiarata l’illegittimità costituzionale dell’intero comma 3 dell’art. 26 della legge n. 56 del 1989, con conseguente riespansione della disciplina generale applicabile all’illecito disciplinare posto in essere dallo psicologo […].

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