Sentenza n. 170/2025

25/11/2025
Sulla possibilità di chiedere, in sede processuale penale, la citazione dell’assicuratore della struttura sanitaria o sociosanitaria per i casi di responsabilità civile derivante dalle assicurazioni obbligatorie di cui all’art. 10 legge n. 24/2017 (c.d. legge Gelli-Bianco)

Testo

Materia

Procedimento penale

Tipologia di decisione

Sentenza di accoglimento additiva

Sentenza di illegittimità consequenziale

Oggetto della q.l.c.

Art. 83 c.p.p.

Parametri

Art. 3 Cost.

Massima

  • Il medico imputato deve poter chiedere, in sede processuale penale, la citazione dell’assicuratore della struttura sanitaria o sociosanitaria per i casi di responsabilità civile derivante dalle assicurazioni obbligatorie di cui all’art. 10 legge 8 marzo 2017 n. 24 (c.d. legge Gelli-Bianco). In caso contrario, si determinerebbe un’ingiustificata disparità di trattamento rispetto a quanto avviene nel processo civile, dove il convenuto può invece chiamare in garanzia il proprio assicuratore.

Profili d’interesse

  • La Corte si è allineata ad alcune proprie precedenti pronunce, con le quali era già stata riconosciuta la possibilità per l’imputato di chiedere la citazione nel processo penale dell’assicuratore nei casi di assicurazioni obbligatorie per responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli e dall’attività venatoria.
  • Facendo leva su «ragioni di coerenza sistematica», la Corte ha derogato con “disinvoltura” al principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, dichiarando l’illegittimità consequenziale dell’art. 10, co. 2, legge n. 24/2017, che è relativo ai medici che esercitano l’attività in regime libero-professionale. Ciò in considerazione del fatto che l’assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile del professionista svolge, anche in questo caso, un’analoga funzione di garanzia a favore del paziente e del medico assicurato.

Precedenti connessi

Sulla possibilità per l’imputato di chiedere la citazione dell’assicuratore nel processo penale

Estratto della motivazione

3.3. – Come è noto, ai sensi dell’art. 83 cod. proc. pen., oggi censurato, il responsabile civile – ossia la persona che, a norma delle leggi civili, deve rispondere per il fatto dell’imputato (art. 185, secondo comma, cod. pen.) – può essere citato nel processo penale a richiesta della parte civile o, nel caso previsto dall’art. 77, comma 4, cod. proc. pen., del pubblico ministero (quando, cioè, quest’ultimo, ricorrendo una situazione di «assoluta urgenza», abbia esercitato l’azione civile nell’interesse del danneggiato incapace per infermità di mente o età minore).

Con la sentenza n. 112 del 1998, questa Corte ha ritenuto l’art. 83 cod. proc. pen. costituzionalmente illegittimo, nella parte in cui non consentiva anche all’imputato di chiamare nel processo penale l’assicuratore nella specifica ipotesi dell’assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti prevista dalla legge n. 990 del 1969 (d’ora in avanti: r.c.a.).

In particolare, la decisione ha posto in risalto due aspetti: in primo luogo, la circostanza che il danneggiato avesse azione diretta per il risarcimento del danno nei confronti dell’assicuratore e che, nel giudizio promosso dal danneggiato contro l’assicuratore, dovesse essere chiamato anche il responsabile del danno, configurandosi così un litisconsorzio necessario fra tali soggetti; in secondo luogo, la connessione tra la possibilità di chiamare in causa l’assicuratore – offerta al danneggiante convenuto in sede civile – e il diritto dell’assicurato di vedersi manlevato dalle pretese risarcitorie, con correlativo potere di regresso, al contrario escluso per l’assicuratore.

Questa Corte ha, infatti, evidenziato che a tale “funzione plurima” del rapporto di garanzia – in quanto destinato a salvaguardare direttamente, sia la vittima, sia il danneggiante – dovesse necessariamente corrispondere l’allineamento, anche in sede penale, dei poteri processuali di “chiamata” riconosciuti in sede civile, onde evitare che l’effettività della predetta funzione venisse pregiudicata dalla scelta del danneggiato di far valere la sua pretesa risarcitoria mediante costituzione di parte civile nel processo penale, anziché nella sede naturale. Da qui la riscontrata violazione del principio di eguaglianza, sotto il profilo della disparità di trattamento dell’imputato assoggettato ad azione risarcitoria nell’ambito del processo penale rispetto al convenuto con la stessa azione in sede civile.

Questi principi sono stati puntualmente ribaditi nella successiva sentenza n. 159 del 2022, che ha nuovamente dichiarato costituzionalmente illegittimo l’art. 83 cod. proc. pen., nella parte in cui non prevedeva che l’assicuratore potesse essere citato nel processo penale a richiesta dell’imputato, questa volta nel caso di responsabilità civile derivante dall’assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile conseguente all’esercizio dell’attività venatoria, prevista dall’art. 12, comma 8, della legge n. 157 del 1992.

Anche in tale ipotesi, infatti, non solo si era di fronte ad un obbligo di assicurazione ex lege con «funzione plurima» di garanzia (tanto del cacciatore assicurato, quanto delle vittime degli incidenti di caccia), ma era altresì prevista l’azione diretta del danneggiato nei confronti della compagnia assicuratrice (art. 12, comma 10, della legge n. 157 del 1992). Tuttavia, poiché, diversamente che per l’assicurazione obbligatoria della r.c.a., con riguardo all’assicurazione obbligatoria in materia di caccia non risultava espressamente previsto il litisconsorzio necessario tra assicuratore e responsabile del danno nel giudizio promosso contro il primo, questa Corte ha evidenziato come «il solo elemento realmente indispensabile affinché l’assicuratore del danneggiante possa essere qualificato come responsabile civile è la previsione normativa […] dell’azione diretta del danneggiato: previsione a fronte della quale, nel caso in cui il fatto illecito dell’assicurato integri un’ipotesi di reato, l’assicuratore deve considerarsi obbligato verso la vittima, in virtù di una disposizione della legge civile, a risarcire i danni causati dal reato in solido con l’imputato, conformemente allo schema delineato dal codice penale» (sentenza n. 159 del 2022).

3.4. – Ritiene questa Corte che, nella fattispecie in esame, debba ravvisarsi la medesima ingiustificata disparità di trattamento tra imputato assoggettato ad azione risarcitoria nel processo penale e convenuto con la stessa azione in sede civile, già riscontrata dalle ricordate sentenze n. 112 del 1998 e n. 159 del 2022.

[…]

5. – Osserva questa Corte che, come già posto in evidenza, l’obbligo di assicurazione per la responsabilità civile verso il paziente grava anche sui medici che operano come liberi professionisti (art. 10, comma 2, della legge n. 24 del 2017, che lascia fermo, a tutela del cliente, l’obbligo già stabilito da disposizioni previgenti).

L’art. 12, commi 1 e 4, della medesima legge, inoltre, «consente […] al danneggiato di agire direttamente nei confronti dell’assicuratore (prevedendo, altresì, che nel relativo giudizio sia litisconsorte necessario il responsabile del danno), […] quando si tratti dell’impresa che assicura […] il medico libero professionista» (sentenza n. 182 del 2023).

Anche rispetto a questo rischio, quindi, l’assicurazione della responsabilità civile del medico verso il paziente, da un lato, è obbligatoria ex lege,dall’altro, assolve ad una «funzione plurima» di garanzia, tutelando sia il medico-assicurato, che ha diritto di vedersi manlevato dalle pretese risarcitorie del danneggiato, con correlato diritto di regresso verso l’assicuratore qualora le abbia soddisfatte, sia i pazienti-danneggiati dall’attività medica, garantendo loro, entro i limiti del massimale assicurativo, il ristoro dei danni subiti.

Ritiene pertanto questa Corte che – anche per non creare disarmonie nel sistema, né ingiustificate disparità di trattamento tra medici “strutturati” e medici liberi professionisti – va dichiarata l’illegittimità costituzionale in via consequenziale […] del medesimo art. 83 cod. proc. pen., nella parte in cui non prevede che, nel caso di responsabilità civile derivante dall’assicurazione obbligatoria prevista dall’art. 10, comma 2, della legge n. 24 del 2017, l’assicuratore possa essere citato nel processo penale a richiesta dell’imputato. La norma risulta, infatti, espressiva della stessa logica di quella censurata dall’ordinanza di rimessione e affetta dallo stesso vizio di illegittimità costituzionale.

Sentenza n. 153/2026

Sull'esclusione dell'IRAP anche per le associazioni professionali
24/07/2026

Sentenza n. 152/2026

Sul suicidio assistito
24/07/2026

Sentenza n. 151/2026

Sul sistema di pubblicità legale operante in ambito di esecuzione forzata
24/07/2026
La ricerca può essere eseguita in forma libera, in aggiunta o in alternativa ad una ricerca per tag, per categoria e/o per data.

N.B.- Le date dei Report coincidono con quelle di promulgazione (Legislazione) o di deposito (Giurisprudenza) degli atti corrispondenti, mentre quelle dei Materiali col primo giorno del mese o, se non specificato, dell’anno di pubblicazione. Il tag “Leggi di delegazione” contraddistingue gli atti contenenti deleghe che assorbono porzioni proporzionalmente significative della nuova disciplina.

Puoi selezionare/deselzionare più tag (Ctrl/Cmd + click).
Modalità tag