Materia
Reati
Tipologia di decisione
Sentenza di rigetto
Oggetto della q.l.c.
Parametri
Art. 3 Cost. – Art. 27, co. 1 e 3, Cost.
Massima
- Il furto con strappo presenta un elevato disvalore penale, dimostrato dal fatto che esso si accompagna sempre ad un’intrusione nella sfera personale della vittima attraverso il contatto con l’autore del reato, sicché non è costituzionalmente illegittima la mancata previsione della circostanza attenuante della lieve entità.
Profili d’interesse
- La Corte, pur mantenendo un atteggiamento di riserbo nei confronti della discrezionalità legislativa, ha ritenuto di vagliare (positivamente) la ragionevolezza e la proporzionalità della mancata previsione della circostanza attenuante della lieve entità nel reato di furto con strappo, anche alla luce del disvalore insito nella condotta penalmente rilevante.
Precedenti connessi
Sull’estensione dell’attenuante “indefinita” della lieve entità
- C. cost., sentenza 18 luglio 2025, n. 113;
- C. cost., sentenza 20 giugno 2025, n. 83;
- C. cost., sentenza 20 maggio 2024, n. 91;
- C. cost., sentenza 13 maggio 2024, n. 86;
- C. cost., sentenza 15 giugno 2023, n. 120;
- C. cost., sentenza 2 dicembre 2022, n. 244;
- C. cost., sentenza 23 marzo 2012, n. 68.
Estratto della motivazione
8. – Nel merito le questioni non sono fondate.
8.1. – Occorre ricordare che questa Corte ha progressivamente esteso l’attenuante “indefinita” della lieve entità (o della minore gravità) del fatto a numerose ipotesi di reato per le quali il legislatore ha previsto minimi edittali particolarmente elevati: «al sequestro estorsivo [(sentenza n. 68 del 2012)], al sabotaggio militare (sentenza n. 244 del 2022), all’estorsione (sentenza n. 120 del 2023), alla rapina (sentenza n. 86 del 2024), alla pornografia minorile (sentenza n. 91 del 2024), e da ultimo alla deformazione o sfregio permanente del viso (sentenza n. 83 del 2025)» (sentenza n. 113 del 2025).
[…]
In effetti, proprio il fatto che la circostanza della lieve entità sia stata introdotta nei reati più disparati lascia intendere che è proprio la possibilità di individuare delle condotte che in concreto si stacchino in maniera significativa dalla portata offensiva astratta del reato, a rendere costituzionalmente obbligata l’introduzione di tale “valvola di sicurezza”, che permetta di adeguare la pena all’offensività del fatto concreto, secondo i principi di uguaglianza e proporzionalità.
8.2. – Occorre qui valutare se tale attenuante debba trovare applicazione anche al furto con strappo, ipotizzando le possibili manifestazioni del reato onde verificare la necessità di introdurre una “valvola di sicurezza” per fatti che, pur integrando tutti i requisiti della fattispecie astratta del reato, siano in concreto caratterizzati da un disvalore marcatamente inferiore, collocandosi ai margini della fattispecie delittuosa.
Ebbene, secondo la giurisprudenza univoca della Corte di cassazione «”lo strappo” di cui all’art. 624[-bis] cod. pen. [è] connotato da un qualche grado di violenza, seppure esercitata sulla cosa e non sulla persona, direttamente finalizzata allo spossessamento del bene» […]
Emerge, dunque, che nello scippo, l’apprensione del bene altrui da parte del reo si realizza necessariamente con una violenza che deve connotarsi di una certa forza e che il reato è ben definito ed estremamente “compatto” in relazione all’omogeneità della sua portata offensiva.
L’intrinseca gravità del furto con strappo è dimostrata dal fatto che tale reato si accompagna sempre a una violenza avvertita dal soggetto scippato e a una intrusione nella sua sfera personale attraverso il contatto con il reo (sia pure mediato dalla res sottratta); inoltre, il furto con strappo presenta profili di pericolosità significativi, dal momento che può facilmente degenerare in un reato più grave e, comunque, determinare ulteriori conseguenze dannose (si pensi al classico esempio della persona che, a seguito dello strappo della borsa o di altro oggetto da parte dello scippatore, cade a terra con potenziali conseguenze per la sua stessa integrità fisica), tali da alimentare una diffusa sensazione di insicurezza e frustrazione che incidono sulla qualità della vita, potendo condizionare le future decisioni dei consociati relative ai propri spostamenti.
È innegabile che la condotta propria dello “scippo”, in quanto diretta a strappare di mano o di dosso un oggetto che sta a diretto contatto con la persona, e in quanto la violenza è necessariamente percepita dalla vittima, costituisce una intrusione nella sfera personale inviolabile di quest’ultima, intrusione violenta che non si presta a significative gradazioni sul piano dell’offensività.
[…]
In altri termini lo scippo, in virtù della suddetta omogeneità nella sua portata offensiva in concreto, non comprende al suo interno fattispecie diversificate sul piano criminologico e del tasso di disvalore, tali rendere necessario l’accoglimento della questione.