Sentenza n. 187/2025

16/12/2025
Sulla speciale condizione di improcedibilità prevista dall'art. 13, co. 3-quater, del Testo unico sull'immigrazione

Testo

Materia

Immigrazione

Tipologia di decisione

Sentenza di rigetto

Oggetto della q.l.c.

Art. 13, co. 3-quater, decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero)

Parametri

Art. 3 Cost.

Massime

  • La scelta del legislatore di impedire l’emissione di sentenza di non luogo a procedere, nel caso in cui il giudice penale, pur non avendo ancora emesso il provvedimento che dispone il giudizio, abbia acquisito la prova dell’avvenuta espulsione, non è manifestamente irragionevole, non potendosi dire illogico che, una volta superata la fase di contraddittorio processuale garantita dall’udienza preliminare ed effettuato dal giudice di quest’ultima udienza il vaglio in ordine alla prognosi di ragionevole previsione di condanna, venga ritenuto prevalente l’interesse dello Stato a proseguire il processo, al fine di accertare la eventuale colpevolezza dell’imputato, anche ove questo sia stato già allontanato dal territorio dello Stato per effetto dell’espulsione.
  • L’impossibilità di rilevare la speciale condizione di improcedibilità di cui all’art. 13, co. 3-quater, d.lgs. n. 286/1998, dopo l’udienza preliminare e l’emissione del decreto che dispone il giudizio, non si pone su un piano di omogeneità rispetto all’ipotesi oggetto del giudizio deciso con sentenza n. 270/2019, ove la disposizione censurata facendo testuale riferimento al «provvedimento che dispone il giudizio», implicava il necessario passaggio per l’udienza preliminare, non lasciando così la possibilità di pronunciare sentenza di non luogo a procedere nei casi in cui l’azione penale venisse esercitata mediante citazione diretta a giudizio e, quindi, mancasse una fase di contraddittorio prima di arrivare davanti al giudice del dibattimento. Le due situazioni differiscono, dunque, per il fatto che l’udienza preliminare costituisce lo snodo processuale in cui l’organo giudicante è tenuto a verificare, nel rispetto del contraddittorio, l’eventuale sussistenza della condizione di improcedibilità.

Profili d’interesse

  • Il vaglio sulla ragionevolezza delle regole processuali operato dalla Corte intercetta, a ben vedere, il merito del bilanciamento operato, a monte, dal legislatore.
  • La Corte si ritiene legittimata a sindacare l’irragionevolezza delle norme sottopostele solo se “manifesta”.

Estratto della motivazione

4. – [I]l dubbio del giudice rimettente si fonda sull’assunto che, dopo la sentenza n. 270 del 2019, integrerebbe una ingiustificata disparità di trattamento precludere al giudice del dibattimento, nei procedimenti in cui l’azione penale è stata esercitata con richiesta di rinvio a giudizio, la possibilità di rilevare la condizione di improcedibilità prevista dall’art. 13, comma 3-quater, t.u. immigrazione nella fase successiva all’emissione del decreto di cui all’art. 429 cod. proc. pen., ove l’espulsione dell’imputato straniero sia stata eseguita in data antecedente.

L’ordinanza di rimessione, però, raffronta situazioni disomogenee tra loro, poiché l’ipotesi oggetto del giudizio a quo non è sovrapponibile a quella oggetto della questione affrontata e decisa nella sentenza n. 270 del 2019.

In quest’ultima pronuncia, infatti, il vulnus è stato ravvisato proprio nella circostanza che la disposizione censurata, facendo testuale riferimento al «provvedimento che dispone il giudizio», implicava il necessario passaggio per l’udienza preliminare, non lasciando così la possibilità di pronunciare sentenza di non luogo a procedere nei casi in cui l’azione penale venisse esercitata mediante citazione diretta a giudizio e, quindi, mancasse una fase di contraddittorio prima di arrivare davanti al giudice del dibattimento (punto 1, terzo capoverso, del Considerato in diritto).

Nel giudizio a quo, invece, l’udienza preliminare si è ritualmente svolta e, quindi, vi è stato lo snodo processuale individuato dalla disposizione censurata quale momento in cui l’organo giudicante è tenuto a verificare l’eventuale sussistenza della condizione di improcedibilità.

Proprio la previsione di una fase di contraddittorio processuale davanti all’organo giudicante giustifica il trattamento differenziato delle due situazioni raffrontate dal rimettente.

Non può dirsi manifestamente irragionevole, infatti, che il legislatore, dovendo bilanciare, nell’esercizio della sua discrezionalità, le contrapposte esigenze di limitare il rientro dell’immigrato irregolare e di punire i reati commessi nel territorio dello Stato, abbia fissato nella emissione del decreto che dispone il giudizio il limite temporale oltre il quale l’atipica condizione di improcedibilità prevista dall’art. 13, comma 3-quater, t.u. immigrazione non può più essere rilevata. La scelta di rinunciare alla pretesa punitiva nei confronti dello straniero espulso solo fino a quando il processo si trovi in una fase iniziale, e cioè sino a quando venga emesso il decreto di cui all’art. 429 cod. proc. pen. non risulta incoerente, essendovi comunque una sede processuale – l’udienza preliminare – in cui l’organo giudicante può, nel contraddittorio, accertare se si sia o meno verificata la condizione di improcedibilità per l’intervenuta esecuzione dell’espulsione. Invece, una volta superato lo snodo processuale dell’udienza preliminare ed effettuato dal giudice di tale udienza il vaglio in ordine alla prognosi di ragionevole previsione di condanna, non può dirsi illogico che il legislatore abbia ritenuto prevalente l’interesse dello Stato a proseguire il processo, al fine di accertare la eventuale colpevolezza dell’imputato, anche ove questo sia stato espulso e allontanato dal territorio dello Stato, ritenendo a questo punto recessivo l’interesse a evitare il suo reingresso per il solo esercizio del diritto di difesa.

[…]

5. – [A]nche ove il reato contestato consenta di esercitare l’azione penale mediante citazione diretta a giudizio, una volta che, invece, l’azione penale sia stata esercitata mediante richiesta di rinvio a giudizio, l’udienza preliminare costituisce lo snodo processuale ragionevolmente individuato dalla disposizione censurata quale momento in cui l’organo giudicante è chiamato a verificare, nel contraddittorio, l’eventuale sussistenza della condizione di improcedibilità.

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