Sentenza n. 191/2025

19/12/2025
Sulla mancata previsione della sospensione del procedimento con messa alla prova per il delitto di incendio boschivo colposo

Testo

Materia

Procedimento penale

Tipologia di decisione

Sentenza di rigetto

Oggetto della q.l.c.

Art. 168-bis, co. 1, c.p.

Parametri

Art. 3 Cost.

Massime

  • La mancata previsione della sospensione del procedimento con messa alla prova per il delitto di incendio boschivo colposo non presenta profili di irragionevolezza, dovendosene dichiarare, dunque, la legittimità costituzionale.
  • La determinazione dei limiti oggettivi di applicazione della sospensione del procedimento con messa alla prova mediante la tecnica del rinvio mobile (a tutti i reati indicati dall’art. 550, co. 2, codice di procedura penale) è espressione di una scelta di politica criminale di per sé non manifestamente irragionevole.

Profili d’interesse

  • La Corte ribadisce l’ampio margine di discrezionalità riconosciuto al legislatore nella definizione dell’ambito applicativo della messa alla prova, sottraendo tali scelte al sindacato costituzionale salvo il limite della manifesta irragionevolezza. Ne risulta un’impostazione fortemente deferente, che legittima criteri selettivi fondati non solo sull’elemento soggettivo, ma anche su valutazioni di politica criminale (bene giuridico, struttura della fattispecie, trattamento sanzionatorio), riducendo significativamente lo spazio di intervento correttivo della Consulta.
  • In un obiter dictum, la Corte rivendica la possibilità di intervenire sulle disarmonie derivanti dal rinvio normativo ad altri istituti, valutando in concreto l’ammissibilità alla messa alla prova di singole fattispecie di reato. Nel caso di specie, tuttavia, essa si arresta ad una mera enunciazione di principio, senza esercitare tale potere correttivo: una scelta che sembra riconducibile a una postura di self-restraint, forse legata ai limiti del petitum o all’assenza di condizioni oggettive che avrebbero legittimato un sindacato più penetrante.

Precedenti connessi

Sull’ampia discrezionalità legislativa nella definizione dei limiti oggettivi della sospensione del procedimento con messa alla prova

Sull’incostituzionalità della mancata applicabilità della sospensione del procedimento con messa alla prova al reato di produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti, qualificato di lieve entità

Estratto della motivazione

3.2. – Come è noto, l’art. 168-bis, primo comma, cod. pen. delimita l’ambito applicativo della sospensione del procedimento con messa alla prova sia mediante il riferimento al limite di pena del reato per cui si procede («pena edittale detentiva non superiore nel massimo a quattro anni», oltre che, in ipotesi, solo pena edittale pecuniaria), «sia mediante il rinvio mobile a tutti i reati indicati dal comma 2 dell’art. 550 cod. proc. pen.» (sentenza n. 139 del 2025), il cui elenco «si è arricchito di numerosi reati, tutti puniti mediamente con pena edittale di cinque anni di reclusione, talora anche di sei anni; quindi oltre la soglia di quattro anni di cui [al medesimo art.] 168-bis, primo comma» (sentenza n. 146 del 2023).

In proposito, questa Corte «ha già più volte riconosciuto al legislatore “un’ampia discrezionalità nella definizione dei limiti oggettivi” – ad esempio riferiti ai limiti di pena o a “specifici titoli di reato (individuati nominativamente o, come in questo caso, attraverso il richiamo a una categoria definita da altra disposizione)” – entro i quali possono trovare applicazione gli istituti del diritto penale punitivo “non carcerario”, sempre che la scelta normativa non risulti manifestamente irragionevole, creando insostenibili disparità di trattamento (così, da ultimo, sentenza n. 139 del 2025)» (sentenza n. 157 del 2025).

Pertanto, la circostanza – denunciata dal rimettente – che «l’accesso all’istituto [della messa alla prova è] consentito per delitti dolosi più gravi, per limiti di pena minima e massima», non comporta la violazione dell’art. 3 Cost.

Rientra, infatti, nella logica stessa della tecnica del rinvio mobile all’art. 550, comma 2, cod. proc. pen. – «tecnica comune nell’ordito del codice penale» (sentenza n. 139 del 2025) – la possibilità che la messa alla prova sia consentita per fattispecie criminose il cui massimo edittale superi la soglia stabilita dal citato art. 168-bis.

La determinazione dei limiti oggettivi di applicazione della sospensione del procedimento con messa alla prova, «mediante il rinvio mobile a tutti i reati indicati dal comma 2 dell’art. 550 cod. proc. pen.» (sentenza n. 139 del 2025), è espressione, insomma, di una scelta di politica criminale di per sé non manifestamente irragionevole (sentenze n. 157 e n. 139 del 2025, e n. 146 del 2023).

Come appena rilevato, infatti, questa Corte ha già chiarito che attiene all’ampia discrezionalità del legislatore fare uso «[d]ella tecnica dell’individuazione (nominativa, o tramite richiamo ad altre disposizioni [nel caso di specie, l’art. 550, comma 2, cod. proc. pen. appunto] di reati inclusi nella [messa alla prova]» (sentenza n. 139 del 2025) […].

3.3. – Né la denunciata irragionevolezza è desumibile dalla natura colposa del reato di incendio boschivo.

Il rimettente muove dall’assunto che il reato colposo si presti, di per sé, a percorsi di risocializzazione del reo – che individua peraltro come unica ratio della messa alla prova – con la logica conseguenza che tutti i delitti colposi, e non solo l’incendio boschivo, dovrebbero rientrare nel campo di applicazione dell’istituto.

Tuttavia, se è vero che l’istituto in esame ha finalità risocializzanti e la colpa costituisce uno degli elementi di cui il legislatore può tener conto nel fissarne l’ambito applicativo, va rilevato, da un lato, che la messa alla prova persegue anche finalità sanzionatoria e deflattiva; dall’altro, che – come ha più volte affermato questa Corte – il legislatore, nella sua ampia discrezionalità, può ben valutare, oltre all’elemento soggettivo, altri fattori, come il bene giuridico tutelato, la condotta incriminata o il trattamento sanzionatorio. Senza, peraltro, considerare che proprio il rilievo qui assegnato dal legislatore all’elemento soggettivo della colpa attesta l’importanza del bene giuridico tutelato.

4. – Quanto precede non vale a escludere in assoluto che la tecnica normativa del rinvio a una norma che disciplina un diverso istituto possa, in taluni casi, creare «insostenibili disparità di trattamento» o condurre «a risultati manifestamente sproporzionati» rispetto a specifiche ipotesi di reato (sempre, sentenza n. 139 del 2025), che risultano ammesse alla, o escluse dalla, messa alla prova in modo manifestamente incongruo rispetto al conseguimento delle «finalità risocializzanti, da un lato, e deflattive, dall’altro», proprie dell’istituto (sentenza n. 90 del 2025).

Deve ribadirsi, infatti, che «le fattispecie di reato […] elencate nell’art. 550, comma 2, cod. proc. pen., al quale, come detto, rinvia l’art. 168-bis cod. pen. […]presentano elementi di notevole disomogeneità, tanto che è problematico individuarne un’univoca e coerente ratio ispiratrice» (sentenza n. 157 del 2025) e sono, pur sempre, individuate per delimitare l’ambito applicativo di un istituto processuale – il rito speciale della citazione diretta a giudizio – avente natura e funzione non sovrapponibili a quelle sottese alla messa alla prova.

A eventuali disarmonie di sistema derivanti da tale tecnica di individuazione dei reati inclusi nella messa alla prova, questa Corte può porre rimedio, come già accaduto con la sentenza n. 90 del 2025, valutando in concreto se il reato escluso dall’ambito applicativo dell’istituto e sottoposto al suo sindacato meriti invece di esservi ricompreso, in virtù della sua struttura e della sua oggettività giuridica, e anche mediante un’analisi comparativa con le fattispecie criminose incluse nell’elenco di cui all’art. 550, comma 2, cod. proc. pen.

Tuttavia, con l’odierna questione, il rimettente non ha chiamato questa Corte a una tale valutazione in concreto con riferimento alla specifica fattispecie criminosa sottoposta al suo esame, ma ha censurato, in via astratta e generale, la legittimità costituzionale della tecnica del rinvio mobile al citato comma 2 dell’art. 550 cod. proc. pen.; ciò che – come già posto in evidenza – costituisce una legittima forma di esercizio della discrezionalità del legislatore nella determinazione dei limiti oggettivi di applicazione della sospensione del procedimento con messa alla prova.

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