Materia
Procedimento penale
Tipologia di decisione
Sentenza di accoglimento additiva
Sentenza di illegittimità consequenziale
Oggetto della q.l.c.
Parametri
Art. 3 Cost. – Art. 24, co. 2, Cost.
Massima
- Alla nozione di «giudizio» quale “sede pregiudicata” individuata dall’art. 34, co. 2, c.p.p. va ricondotta anche l’udienza preliminare, con la conseguenza che va dichiarata l’illegittimità costituzionale dell’anzidetta disposizione, nella parte in cui non prevede l’incompatibilità con la funzione di giudice dell’udienza preliminare del giudice che, come componente del tribunale dell’appello avverso l’ordinanza che provvede in ordine a una misura cautelare personale nei confronti dell’indagato o dell’imputato, si sia pronunciato su aspetti non esclusivamente formali dell’ordinanza predetta.
Profili d’interesse
- Considerata la difficoltà per il legislatore di individuare in via preventiva tutte le ipotesi di incompatibilità, era prevedibile un reiterato intervento della Corte costituzionale sulla disciplina in esame. In relazione ad essa, infatti, la Consulta è intervenuta più volte, dichiarandone l’incostituzionalità mediante sentenze additive di accoglimento (tra le tante, sentenze nn. 290/1998 e 131/1996).
- Facendo leva sulla medesimezza delle ragioni di illegittimità, la Corte ha dichiarato l’incostituzionalità consequenziale della stessa disposizione, estendendo la declaratoria alla parte in cui non prevede l’incompatibilità con la funzione di giudice dell’udienza preliminare del giudice che, quale componente del tribunale del riesame, si sia pronunciato sull’ordinanza applicativa di una misura cautelare personale. L’operazione, pur risolvendosi in una deroga al principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, appare sorretta dalla piena coincidenza dei vizi riscontrati e, dunque, difficilmente qualificabile in termini patologici.
Precedenti connessi
Sull’illegittimità dell’art. 34, co. 2, c.p.p.
- C. cost., sentenza 24 marzo 1996, n. 131.
Sull’illegittimità dell’art. 34, co. 2, c.p.p., in riferimento al processo penale a carico di imputati minorenni
- C. cost., sentenza 18 luglio 1998, n. 290.
Estratto della motivazione
2. – Le questioni sono fondate, con riferimento agli artt. 3 e 24, secondo comma, Cost., con assorbimento dei rimanenti parametri.
3. – […] Con specifico riferimento alle fattispecie di cosiddetta incompatibilità “orizzontale” di cui al censurato comma 2 dell’art. 34 cod. proc. pen. – ossia all’incompatibilità attinente alla relazione tra la fase del giudizio e quella che la precede –, la giurisprudenza costituzionale ha precisato che essa «presuppone una relazione tra due termini: una “fonte di pregiudizio” (ossia un’attività giurisdizionale atta a generare la forza della prevenzione) e una “sede pregiudicata” (vale a dire un compito decisorio, al quale il giudice, che abbia posto in essere l’attività pregiudicante, non risulta più idoneo)» […].
3.1. – Quanto al secondo fattore, l’art. 34, comma 2, cod. proc. pen. individua la “sede pregiudicata” nella partecipazione al «giudizio» […], dovendosi per tale intendere «ogni processo che, in base a un esame delle prove, pervenga a una decisione di merito» […].
[…]
L’inclusione dell’udienza preliminare tra i momenti di «giudizio» si deve all’evoluzione di cui la stessa è stata protagonista ad opera della legge n. 479 del 1999, oltre che, successivamente, del d.lgs. n. 150 del 2022. […]
3.2. – Quanto, invece, all’“attività pregiudicante”, la giurisprudenza costituzionale ha da tempo precisato le condizioni che devono contestualmente sussistere affinché si configuri la necessità costituzionale di prevedere un’ipotesi di incompatibilità endoprocessuale: le preesistenti valutazioni devono cadere sulla medesima res iudicanda; il giudice deve essere stato chiamato a effettuare una valutazione di atti anteriormente compiuti, in maniera strumentale all’assunzione di una decisione (e non semplicemente aver avuto conoscenza di essi); tale valutazione deve attenere al merito dell’ipotesi accusatoria (e non già al mero svolgimento del processo); infine, le precedenti valutazioni devono collocarsi in una diversa fase del procedimento […].
A tale ambito viene ricondotta anche l’attività svolta dal giudice in fase di applicazione, modificazione o estinzione di una misura cautelare nonché in sede di riesame e appello ex artt. 309 e 310 cod. proc. pen., nei limiti in cui, quanto a quest’ultima ipotesi, attraverso l’appello, egli sia chiamato a un sindacato su aspetti sostanziali e non esclusivamente formali dell’ordinanza impugnata.
[…]
4.1. – Sulla base di tali considerazioni, la già citata sentenza n. 131 del 1996 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della disposizione censurata, nella parte in cui non prevede l’incompatibilità con la «funzione di giudizio» del giudice che, come componente del tribunale del riesame, si sia pronunciato sull’ordinanza che dispone una misura cautelare personale nei confronti dell’indagato o dell’imputato, nonché del giudice che, come componente del tribunale dell’appello avverso l’ordinanza che provvede in ordine a una misura cautelare personale nei confronti dell’indagato o dell’imputato, si sia pronunciato su aspetti non esclusivamente formali dell’ordinanza anzidetta.
In tale sentenza questa Corte ha, innanzitutto, ricordato che i princìpi elaborati in materia di incompatibilità devono trovare applicazione anche nel rapporto tra adozione di provvedimenti cautelari personali e giudizio sul merito dell’imputazione […].
5. – La pronuncia ora ricordata ha riguardato, peraltro, come si desume dalla motivazione, l’incompatibilità con la funzione di giudice del dibattimento e non anche quella alla funzione di giudice dell’udienza preliminare.
Tanto è vero che questa Corte, con la successiva dichiarazione di illegittimità costituzionale di cui alla sentenza n. 290 del 1998, ha esteso l’incompatibilità […] anche alla funzione di giudice dell’udienza preliminare, ma limitatamente al processo minorile: ciò, sul rilievo che […] nell’udienza preliminare del processo penale a carico di imputati minorenni il giudice era chiamato già allora a una funzione qualificabile come «giudizio», potendo egli adottare un’ampia gamma di pronunce conclusive del processo implicanti valutazioni di merito.
6. – E, dunque, stante la pacifica riconducibilità, per quanto sin qui detto, dell’udienza preliminare, come oggi disciplinata, alla nozione di «giudizio», deve dichiararsi l’illegittimità costituzionale dell’art. 34, comma 2, cod. proc. pen., nella parte in cui non prevede l’incompatibilità con la funzione di giudice dell’udienza preliminare del giudice che, come componente del tribunale dell’appello ex art. 310 cod. proc. pen. avverso l’ordinanza che provvede in ordine a una misura cautelare personale nei confronti dell’indagato o dell’imputato, si sia pronunciato su aspetti non esclusivamente formali dell’ordinanza anzidetta.
7. – Il giudice rimettente solleva le questioni di legittimità costituzionale della disposizione censurata – nel rispetto del principio di rilevanza nel giudizio a quo – unicamente con riferimento alla ipotesi dell’art. 310 cod. proc. pen. e non anche nella parte in cui essa non prevede come causa di incompatibilità la precedente partecipazione al collegio del riesame di misure cautelari personali ex art. 309 cod. proc. pen.
Tuttavia, la disposizione censurata deve essere dichiarata costituzionalmente illegittima anche in tale parte, in applicazione dell’art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), stante l’identità – già posta in evidenza dalle ricordate sentenze n. 290 del 1998 e n. 131 del 1996 – della funzione di giudizio in sede di riesame e in sede di appello de libertate sotto il profilo della loro forza pregiudicante il giudizio sul merito dell’ipotesi accusatoria (salva, per l’appello, la sopra delineata limitazione) e, quindi, dell’esistenza della medesima ragione d’illegittimità costituzionale.