Materia
Ordinamento penitenziario – Esecuzione penale – Libertà personale
Tipologia di decisione
Sentenza di accoglimento
Oggetto della q.l.c.
Art. 30-ter, co. 5, legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull’ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà)
Parametri
Artt. 3, 27, co. 2 e 3, e 117, co. 1, Cost., quest’ultimo in relazione all’art. 6 CEDU e all’art. 48 CDFUE
Massime
- È costituzionalmente illegittima la preclusione automatica alla concessione di permessi premio a imputati o condannati per reati commessi durante l’esecuzione della pena, prima del decorso di due anni, poiché viola la presunzione di innocenza sancita dall’art. 27, comma 2, Cost., imponendo al giudice di presumere la colpevolezza dell’imputato e privandolo di ogni valutazione autonoma.
- Tale automatismo contrasta, altresì, con la finalità rieducativa della pena di cui all’art. 27, co. 3, Cost., che richiede la libera e individualizzata valutazione del comportamento del detenuto da parte del magistrato di sorveglianza.
Profili d’interesse
- La Corte opera un vero e proprio revirement rispetto alla sentenza n. 296/1997, affermando che la presunzione di innocenza ex art. 27, co. 2, Cost. non è confinata al processo penale, ma si estende a ogni procedimento in cui una imputazione penale rilevi, anche nell’esecuzione della pena.
- La sentenza, inoltre, enuncia alcuni principi destinati ad incidere sull’azione della magistratura di sorveglianza.
Precedenti connessi
- C. cost., sentenza 23 maggio 1995, n. 186
- C. cost., sentenza 13 giugno 1997, n. 173
- C. cost., sentenza 30 luglio 1997, n. 296
- C. cost., sentenza 17 dicembre 1997, n. 403
- C. cost., sentenza 11 luglio 2018, n. 149
- C. cost., sentenza 23 luglio 2021, n. 173
- C. cost., sentenza 14 ottobre 2024, n. 163
- C. cost., sentenza 11 marzo 2024, n. 41
- C. cost., sentenza 17 dicembre 2024, n. 203
Estratto della motivazione
4.– Con riguardo anzitutto alla presunzione di non colpevolezza, la sentenza n. 296 del 1997 aveva ritenuto le censure dei rimettenti «esorbitant[i] rispetto alle finalità perseguite dall’art. 27, secondo comma, della Costituzione». La presunzione di non colpevolezza, aveva osservato quella pronuncia, «è […] coessenzialmente legata al fatto di reato per cui è stata elevata la nuova imputazione e non può essere estesa ad aspetti che nel caso di specie concernono il trattamento penitenziario conseguente al delitto per cui è in corso l’esecuzione della pena» (punto 5 del Considerato in diritto).
Una tale conclusione, tuttavia, risulta oggi distonica rispetto alle declinazioni medio tempore conferite alla presunzione di non colpevolezza […] dalla Corte europea dei diritti dell’uomo, alla cui interpretazione l’ordinamento nazionale è in linea di principio vincolato in forza dell’art. 32 CEDU […], nonché dai recenti sviluppi del diritto dell’Unione […] e della stessa giurisprudenza di questa Corte […].
[…]
4.4.– [L]a presunzione di innocenza, lungi dal limitare i propri effetti all’interno del singolo procedimento o processo penale avente ad oggetto la possibile responsabilità penale dell’individuo, implica un generale divieto di considerare quello stesso individuo colpevole del reato a lui ascritto dal pubblico ministero. Tale divieto opera, segnatamente, nell’ambito di qualsiasi procedimento giudiziario parallelo allo stesso procedimento o processo penale, sino a che la colpevolezza sia stata giudizialmente accertata, in via definitiva, nella sede sua propria.
Dal che l’ormai evidente frizione con il principio in parola di una disposizione che, come quella in questa sede censurata, obbliga un giudice (qui, il magistrato di sorveglianza) all’adozione di un provvedimento negativo a carico dell’interessato, per il solo fatto che questi sia stato imputato di un reato da parte del pubblico ministero.
Agli effetti pratici, una simile disposizione vincola il giudice a “presumere colpevole” l’imputato. Essa sottrae al magistrato di sorveglianza stesso ogni margine di autonomo apprezzamento sulla reale consistenza della notitia criminis e, soprattutto, gli impedisce di ascoltare l’imputato e il suo difensore, e di tenere conto delle loro deduzioni circa l’effettiva commissione del fatto, nonché di valutare la sua rilevanza rispetto al thema decidendum nel singolo procedimento.
Con conseguente, indiretto, vulnus allo stesso diritto di difesa dell’interessato, legato a doppio filo alla presunzione di innocenza […].
6.– [L]’incompatibilità dell’automatismo preclusivo rispetto alla nuova concessione di permessi premio con la necessaria finalità rieducativa della pena di cui all’art. 27, terzo comma, Cost. […] comport[a] la caducazione dell’intera disposizione, con conseguente assorbimento delle ulteriori censure […] relative al frammento della disposizione concernente la posizione di chi sia soltanto imputato della commissione di un nuovo reato durante l’esecuzione della pena.
Resta altresì assorbita la questione formulata in riferimento all’art. 3 Cost., del resto meramente ancillare rispetto a quella relativa al contrasto con la funzione rieducativa della pena.
[…]
7.– Il venir meno dell’automatismo previsto dalla disposizione all’esame non esclude, naturalmente, che il magistrato di sorveglianza possa fondare la propria valutazione anche su fatti emergenti da informative di polizia o rapporti delle autorità penitenziarie, suscettibili di integrare ipotesi di reato.
[…]
Essenziale è, però, che il magistrato di sorveglianza possa valutare liberamente le evidenze relative alle condotte in questione, senza essere vincolato dalle valutazioni su di esse compiute da un pubblico ministero, né a quelle contenute in una decisione giudiziaria non ancora definitiva.
Ed essenziale è altresì che, pur in presenza di una condanna definitiva del richiedente, il magistrato di sorveglianza possa – altrettanto liberamente – valutare il concreto rilievo del fatto, giudizialmente accertato in altra sede, ai fini della specifica decisione a lui affidata, tenendo conto dei contributi provenienti dalla difesa.