Sentenza n. 25/2025

07/03/2025
Sulla dimostrazione di conoscenza della lingua italiana ai fini dell'acquisizione della cittadinanza.

Testo

Materia

Immigrazione – Cittadinanza

Tipologia di decisione

Sentenza di accoglimento additiva

Oggetto della q.l.c.

Art. 9, co. 1, legge 5 febbraio 1992, n. 91 (Nuove norme sulla cittadinanza), introdotto dall’art. 14, co. 1, lettera a-bis), decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113 (Disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonché misure per la funzionalità del Ministero dell’interno e l’organizzazione e il funzionamento dell’Agenzia nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata), convertito, con modificazioni, nella legge 1° dicembre 2018, n. 132.

Parametri

Artt. 2, 3, 10 e 38 Cost.

Massima

  • È costituzionalmente illegittima la disciplina sulla concessione della cittadinanza italiana nella parte in cui non prevede l’esonero dalla prova di conoscenza della lingua italiana per i richiedenti affetti da gravi limitazioni alla capacità di apprendimento linguistico, dovute all’età, a patologie o a disabilità certificate. Tale omissione viola l’art. 3 Cost. sia sotto il profilo dell’eguaglianza formale, trattando in modo identico situazioni diseguali, sia sotto il profilo dell’eguaglianza sostanziale, introducendo un ostacolo irragionevole all’inclusione sociale e civica, e lede altresì il principio ad impossibilia nemo tenetur.

Profili d’interesse

  • La sentenza incide additivamente su un ambito normativo, la concessione della cittadinanza agli stranieri, di notevole sensibilità politica, peraltro anche sulla base di un principio per sua natura “elastico” qual è la ragionevolezza.
  • La Corte omette di definire in dettaglio il contenuto dell’addizione, limitandosi a richiamare favorevolmente altra previsione normativa già in vigore.

Precedenti connessi

Estratto della motivazione

5.− Nel merito, la questione di legittimità costituzionale sollevata in riferimento all’art. 3 Cost. è fondata, con assorbimento delle ulteriori questioni.

L’art. 9.1 della legge n. 91 del 1992 impone la verifica della padronanza linguistica non elementare per chiunque presenti l’istanza di cittadinanza, senza accompagnarsi ad un’altra norma che, restringendone la portata soggettiva, esoneri dalla prova del requisito le persone che siano oggettivamente impossibilitate ad apprendere la lingua italiana, a causa di una infermità o di una menomazione di natura fisica o psichica. Ciò, peraltro, al contrario di quanto l’ordinamento preveda per lo straniero cui sia richiesto di sottoscrivere l’accordo di integrazione o per lo straniero che faccia istanza di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo.

Così facendo, la norma censurata tratta, ingiustificatamente e irragionevolmente, in modo uguale situazioni diverse: detta, infatti, una disciplina uniforme – la prova del possesso della competenza linguistica – valida anche per persone che, in ragione della loro disabilità, versano in situazione oggettivamente diversa dalla generalità dei richiedenti la cittadinanza. In senso opposto, il principio di eguaglianza richiede, nella fattispecie in esame, che per tale specifica categoria di stranieri il riscontro dell’integrazione avvenga con requisiti commisurati, e quindi proporzionati, alle relative capacità e, dunque, esige una disciplina differenziata con dispensa dalla prova del requisito linguistico (si vedano, per la violazione del principio di uguaglianza in ragione dell’ingiustificata omologazione di situazioni differenti, tra le altre, sentenze n. 165 del 2022, n. 185 e n. 143 del 2021, n. 274 del 2016 e, in particolare, n. 163 del 1993).

È dunque vulnerato il principio di eguaglianza formale con riferimento alle «condizioni personali», tra le quali «si colloca indubbiamente la condizione di disabilità» (sentenze n. 114 del 2019 e n. 258 del 2017) – espressamente considerata e tutelata dall’art. 38 Cost. e, a livello internazionale, dalla Convenzione ONU per i diritti delle persone con disabilità e sul cui trattamento giuridico questa Corte ha ripetutamente affermato che confluiscono un complesso di princìpi «che attingono ai fondamentali motivi ispiratori del disegno costituzionale» (sentenze n. 3 del 2025, n. 42 del 2024, n. 110 del 2022, n. 83 del 2019, n. 258 del 2017, n. 275 del 2016 e n. 215 del 1987).

Sotto diverso angolo di visuale, pretendere la padronanza della lingua italiana, indifferentemente, da tutti i richiedenti la cittadinanza, si risolve nel porre una condizione inesigibile per quegli stranieri che siano oggettivamente impediti ad apprenderla in ragione di una disabilità. Il che costituisce altresì una violazione di uno dei corollari del principio di ragionevolezza, e segnatamente del principio ad impossibilia nemo tenetur, che trova molteplici applicazioni nel diritto sostanziale e nel diritto processuale (sentenza n. 157 del 2021 e si vedano anche n. 250 del 2010, n. 5 del 2004 e n. 97 del 1973). Analogamente, questa Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della disposizione di cui all’art. 10 della medesima legge n. 91 del 1992 – che pone quale condizione di efficacia del decreto di concessione della cittadinanza per naturalizzazione il giuramento di fedeltà alla Repubblica – proprio nella parte in cui non prevede che sia esonerata dal giuramento la persona incapace di soddisfare tale adempimento in ragione di grave e accertata condizione di disabilità (sentenza n. 258 del 2017).

E, d’altra parte, il vulnus sussiste anche con riguardo alla declinazione sostanziale del principio di eguaglianza (art. 3, secondo comma, Cost.), in quanto l’art. 9.1 della legge n. 91 del 1992 frappone, anzi che rimuovere, un ostacolo all’acquisto della cittadinanza per tale specifica categoria di persone vulnerabili e, nella prospettiva degli effetti prodotti, si traduce in una forma di discriminazione indiretta (sentenze n. 3 e n. 1 del 2025, n. 264 del 2013, e ancora n. 163 del 1993), che può condurre a «una forma di emarginazione sociale» (sentenza n. 258 del 2017).

5.1.− In conclusione, deve ritenersi che l’art. 9.1 della legge n. 91 del 1992 sia costituzionalmente illegittimo nella parte in cui non prevede una clausola di esenzione dalla dimostrazione della conoscenza della lingua italiana per lo straniero che versi in condizioni di oggettiva e documentata impossibilità di acquisirla in ragione di una disabilità.

Quanto alla formula di esonero adeguata al caso di specie, essa può essere rinvenuta in quella già prevista dall’ordinamento in relazione al test di lingua richiesto per l’ottenimento del permesso di soggiorno UE di lungo periodo.

Va, dunque, dichiarata l’illegittimità costituzionale dell’art. 9.1 della legge n. 91 del 1992, nella parte in cui non esonera dalla prova della conoscenza della lingua italiana il richiedente affetto da gravi limitazioni alla capacità di apprendimento linguistico derivanti dall’età, da patologie o da disabilità, attestate mediante certificazione rilasciata dalla struttura sanitaria pubblica.

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