Materia
Immigrazione – Pene
Tipologia di decisione
Sentenza di rigetto
Oggetto della q.l.c.
Art. 5, co. 8-bis, decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero)
Parametri
Artt. 3 e 27 Cost.
Massima
- Sono non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 5, comma 8-bis, del d.lgs. n. 286 del 1998 (T.U. immigrazione), sollevate in riferimento agli artt. 3 e 27 Cost., per l’omessa differenziazione delle pene tra le condotte di falsificazione, alterazione e utilizzazione di documenti di soggiorno. La scelta legislativa di sottoporre le tre fattispecie alla medesima cornice edittale non è irragionevole, non emergendo una diversità di disvalore tale da imporre un trattamento sanzionatorio differenziato; neppure risulta leso il principio di eguaglianza né quello di proporzionalità della pena.
Profili d’interesse
- La Corte esperisce, positivamente, un sindacato di ragionevolezza sulla disciplina sottoposta al suo vaglio.
Precedenti connessi
- C. cost., sentenza 24 maggio 1979, n. 26
- C. cost., sentenza 8 luglio 2010, n. 250
- C. cost., sentenza 11 febbraio 2016, n. 23
- C. cost., sentenza 24 marzo 2016, n. 63
- C. cost., sentenza 26 luglio 2022, n. 197
- C. cost., ordinanza 14 aprile 2023, n. 72
Estratto della motivazione
4.2.– In merito al primo profilo di censura, occorre anzitutto rammentare che, effettivamente, la giurisprudenza di questa Corte ritiene vulnerato il principio di uguaglianza in materia di discipline sanzionatorie non solo nelle ipotesi di irragionevoli disparità di trattamento tra situazioni simili, ma anche nel caso di irragionevoli equiparazioni di trattamento tra situazioni tra loro dissimili (sentenze n. 197 del 2023, punto 5.5.1. del Considerato in diritto, e n. 26 del 1979, punto 1 del Considerato in diritto, quest’ultima relativa alla previsione, giudicata irragionevole, dell’unica pena dell’ergastolo per l’omicidio consumato e per quello solo tentato contro un superiore militare). [omissis]
4.3.– Tuttavia, questa Corte non è persuasa che la disposizione ora all’esame comprenda fattispecie che, già nella loro dimensione astratta, siano evidentemente connotate da disvalore tanto differente, da rendere necessaria la previsione di diverse cornici edittali.
L’art. 5, comma 8-bis, primo periodo, t.u. immigrazione sottopone all’unica cornice edittale che spazia da uno a sei anni di reclusione tre tipologie di condotte: (a) la contraffazione o alterazione di un titolo di soggiorno o di ingresso; (b) la contraffazione o alterazione di un diverso documento al fine di determinare il rilascio di un documento di soggiorno o di ingresso; nonché (c) l’utilizzazione di uno dei documenti contraffatti o alterati appartenenti alle categorie (a) e (b). […]
[L]’utilizzazione del documento presuppone, nella generalità dei casi, un previo concorso, quanto meno morale, dell’utilizzatore nella falsificazione del documento stesso, che normalmente contiene i dati identificativi dello straniero: dati che soltanto lo stesso interessato è in grado di comunicare a chi compie la condotta materiale di falsificazione. Di talché non appare irragionevole che il legislatore, muovendo da tale implicito presupposto, abbia ritenuto di sottoporre alla medesima cornice edittale tutte e tre le condotte descritte dalla disposizione censurata, consentendo così alla pubblica accusa di ottenere una condanna sulla base della prova, alternativamente, di una sola di esse.
Quanto poi all’asserito diverso grado di progressione criminosa che connoterebbe le tre fattispecie, è semmai vero il contrario: la condotta di contraffazione o alterazione di un documento al fine di ottenere un permesso di soggiorno costituisce, a ben guardare, condotta preparatoria rispetto a quella di presentazione del documento da parte dell’interessato alle autorità di polizia, essendo proprio quest’ultima condotta (che integra l’ipotesi criminosa di “utilizzazione” prevista dalla disposizione all’esame) a creare un immediato pericolo per il bene giuridico protetto. E ciò in quanto è soltanto mediante tale condotta che si determina la possibilità di rilascio di un titolo di soggiorno in assenza delle condizioni previste dalla legge, con conseguente pregiudizio all’interesse all’ordinata gestione dei flussi migratori, cui la disposizione censurata intende offrire tutela.
4.4.– Neppure sussiste, ad avviso di questa Corte, una violazione del principio di uguaglianza sotto il profilo della disparità di trattamento tra la disposizione censurata e i tertia comparationis evocati dal rimettente, con particolare riferimento alla riduzione di un terzo della pena prevista, per le ipotesi di mero uso dell’atto falso, dall’art. 489 cod. pen.
La peculiare natura dei documenti cui si riferisce la disposizione censurata rende non utilmente invocabile il tertium rappresentato dall’art. 489 cod. pen., su cui fa perno l’argomentazione svolta nell’ordinanza di rimessione, e il suo stesso petitum. Le ragioni che hanno indotto il legislatore del 1930 a prevedere una generale riduzione di pena per chi abbia semplicemente usato l’atto falso, senza essere concorso nella sua falsità, non paiono a questa Corte necessariamente sussistenti anche con riferimento agli speciali documenti cui si riferisce la disposizione censurata, rispetto ai quali, come si è appena osservato, non è agevole ipotizzare, già sul piano fattuale, una loro utilizzazione in assenza di un previo concorso nella loro falsificazione; e rispetto ai quali, comunque, è proprio il momento dell’utilizzazione a creare un immediato pericolo per l’interesse che il legislatore intende tutelare.