Materia
Giustizia
Tipologia di decisione
Sentenza di inammissibilità (conflitto di attribuzione tra enti)
Motivi del conflitto di attribuzione
Asserita disapplicazione di una legge regionale da parte della Corte di cassazione.
Parametri
Artt. 101, 102, 117, 121 e 134Cost., nonché dall’art. 16 legge della Regione Calabria 19 ottobre 2004, n. 25 (Statuto della Regione Calabria)
Massima
- È inammissibile il conflitto di attribuzione tra Stato e Regione Calabria promosso contro una sentenza della Corte di cassazione, poiché quest’ultima non ha disapplicato una legge regionale, ma si è limitata a interpretare la normativa applicabile. Non si configura, pertanto, alcuna ingerenza dello Stato – per il tramite del giudice ordinario – nella sfera di competenza legislativa regionale.
Profili d’interesse
- La decisione rimarca che l’attività interpretativa del giudice comprende l’individuazione del diritto applicabile, senza che ciò leda le attribuzioni del legislatore (nel caso di specie, regionale).
Precedenti connessi
- C. cost., sentenza 31 marzo 1988, n. 371
- C. cost., ordinanza 26 gennaio 1994, n. 12
- C. cost., sentenza 24 luglio 2015, n. 189
Estratto della motivazione
6.– [L]e censure riguardanti l’interferenza nel potere legislativo della Regione Calabria (art. 117 Cost.) e l’esercizio da parte della Corte di cassazione di un potere estraneo all’esercizio della funzione giurisdizionale, a causa della asserita disapplicazione dell’art. 19 della legge reg. Calabria n. 18 del 2017 (art. 101, secondo comma, Cost.) […] non sono fondate, per la dirimente ragione che l’art. 19 non era applicabile, ratione temporis, alla fattispecie dedotta in giudizio.
Infatti, la Corte di cassazione era stata chiamata a decidere se fosse o meno corretta l’interpretazione, fornita dalla Corte d’appello di Catanzaro, dell’art. 47 della legge reg. Calabria n. 34 del 2010. Il giudice di appello aveva sostenuto che l’art. 47 prevedesse l’immediato subentro della Regione Calabria nei rapporti giuridici delle ATO, senza necessità del “filtro” di una delibera della giunta regionale. Il giudice di legittimità, nel confermare la decisione d’appello, ha espressamente statuito che, poiché il subentro nelle funzioni di autorità d’ambito avviene «senza alcun atto amministrativo di conferimento», l’individuazione, con delibera della giunta regionale, dei rapporti ricadenti in detto subentro ha «un carattere di mera ricognizione ed elencazione, soprattutto a beneficio e tutela dei terzi».
Dunque, il thema decidendum sottoposto alla Corte di cassazione consisteva nello stabilire se la Regione Calabria fosse soggetto passivo del rapporto obbligatorio dedotto in giudizio, in quanto subentrata all’ATO 1 in attuazione dell’art. 47 della legge reg. Calabria n. 34 del 2010, l’unico applicabile alla controversia. Rispetto a tale questione, è inconferente il richiamo operato dalla Regione all’art. 19 della legge reg. Calabria n. 18 del 2017 che, peraltro, non è una norma di interpretazione autentica dell’art. 47 della legge reg. Calabria n. 34 del 2010, ma ha unicamente regolato, pro futuro, il subentro dell’istituenda AIC alle soppresse ATO.
In conclusione, la Corte di cassazione, con l’impugnata ordinanza n. 15159 del 2024, non ha disapplicato alcuna disposizione regionale, ma si è limitata a interpretare la normativa applicabile alla vicenda controversa, vale a dire l’art. 47 della legge reg. Calabria n. 34 del 2010. Ne discende che la Corte di cassazione non ha esercitato un potere estraneo a quello giurisdizionale e che, quindi, non vi è stata alcuna interferenza dello Stato e, per esso, del giudice ordinario, nella potestà legislativa spettante alla Regione Calabria.