Materia
Immigrazione – Libertà personale – Diritto di difesa
Tipologia di decisione
Sentenza di accoglimento sostitutiva
Oggetto della q.l.c.
Art. 14, co. 6, decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), come modificato dall’art. 18-bis, co. 1, lett. b), n. 2), decreto-legge 11 ottobre 2024, n. 145 (Disposizioni urgenti in materia di ingresso in Italia di lavoratori stranieri, di tutela e assistenza alle vittime di caporalato, di gestione dei flussi migratori e di protezione internazionale, nonché dei relativi procedimenti giurisdizionali).
Parametri
Artt. 3, 24, 111, co. 1 e 2, e 117 (recte: art. 117, co. 1), Cost., quest’ultimo in relazione all’art. 6, par. 1, CEDU
Massima
- Il legislatore gode di ampia discrezionalità nella configurazione degli istituti processuali, entro il lilmite dell’irragionevolezza.
- È irragionevole l’art. 14, co. 6 TU immigrazione, come modificato nel 2024, nella parte in cui prevede che il giudizio di cassazione sulla convalida del trattenimento dello straniero si basi unicamente sulle conclusioni del procuratore generale, anziché svolgersi nelle forme del contraddittorio camerale ex art. 127 c.p.p.
Moniti/Inviti al legislatore
- La Corte prospetta l’inadeguatezza dello schema procedurale risultante dalla pronuncia con le dimensioni che il contenzioso assumerà nel volgere del tempo, auspicandone il monitoraggio da parte del legislatore.
Profili d’interesse
- La Corte mantiene la disciplina quanto più possibile vicina alla volontà del legislatore che aveva approvato la disposizione censurata.
- La sentenza che, in futuro, annullasse la disciplina risultante perché inadeguata alla mole processuale necessiterebbe di una cospicua istruttoria fattuale e si avvicinerebbe singolarmente alla discrezionalità politica; inoltre, essa avrebbe ad oggetto un assetto normativo introdotto dalla stessa Corte.
Precedenti connessi
- C. cost., sentenza 28 luglio 2000, n. 395
Estratto della motivazione
4.1.– [I]l legislatore dispone di un’ampia discrezionalità nella conformazione degli istituti processuali – anche rispetto a norme orientate alla riduzione della durata dei giudizi (sentenza n. 96 del 2024) –, incontrando il solo limite della manifesta irragionevolezza o arbitrarietà delle scelte compiute (sentenze n. 36 del 2025, n. 189 e n. 96 del 2024, n. 67 del 2023).
[L]a scelta legislativa di rimodulare forme e tempi del giudizio di legittimità sul trattenimento dello straniero rispond[e] ad opzioni assiologiche di significativa complessità, essendo il legislatore chiamato a compiere una ponderazione tra l’esigenza di assicurare la sollecita definizione di un giudizio sulla libertà della persona e la necessità che il processo si dipani secondo cadenze temporali idonee a garantire un compiuto confronto tra le parti.
4.2.– Questa Corte ha, tuttavia, precisato che il superamento del limite al sindacato della discrezionalità del legislatore in materia processuale è senz’altro ravvisabile quando emerga un’ingiustificabile compressione del diritto di difesa e del contraddittorio, quale «momento fondamentale del giudizio» e «cardine della ricerca dialettica della verità processuale, condotta dal giudice con la collaborazione delle parti, volta alla pronuncia di una decisione che sia il più possibile “giusta”» (sentenza n. 96 del 2024). […]
4.3.– Tanto premesso, la normativa in scrutinio sconfina nella manifesta irragionevolezza, in quanto, come evidenziato dalla Corte rimettente, introduce un modello processuale strutturalmente inidoneo ad assicurare il confronto dialettico tra le parti. […]
Secondo il nuovo rito, la Corte di cassazione decide, dunque, esclusivamente sulla base del ricorso e delle conclusioni del procuratore generale, senza che all’instaurazione del processo segua un momento di confronto, scritto o orale, tra le parti. […]
4.4.– L’inidoneità del modello processuale in scrutinio ad assicurare alle parti «un nucleo minimo di contraddittorio e di difesa» (sentenza 341 del 2006) trova fondamento nella eterogeneità, oggettiva e funzionale, tra il giudizio in materia di mandato d’arresto europeo consensuale, per il quale detta procedura è stata concepita, e il giudizio concernente la convalida del trattenimento dello straniero, al quale la stessa procedura è stata estesa.
[L]a particolare concentrazione del rito in materia di mandato d’arresto europeo nell’ipotesi speciale in cui risulti il consenso della persona richiesta in consegna […] si giustifica non solo [con la] necessità di concludere l’intera procedura di consegna nel rispetto dei rigidi limiti temporali imposti dalla decisione quadro 2002/584/GAI […] ma anche anche per la limitatezza del thema decidendum. […]
Per converso, non solo al giudizio di legittimità sulla convalida del trattenimento è connaturale la contestazione del potere amministrativo che ne forma oggetto e, quindi, la contrapposizione tra le parti […] ma il sindacato della Corte di cassazione può estendersi alla verifica di profili che eccedono la regolarità della adozione della misura restrittiva in sé considerata.
6.3.– La reductio ad legitimitatem va […] operata integrando il contenuto del comma 6 dell’art. 14 del d.lgs. n. 286 del 1998, là dove, nel terzo periodo, è stato privato del riferimento al quarto periodo dell’art. 22, comma 5-bis, della legge n. 69 del 2005, con le regole procedurali dettate dai commi 3 e 4 del medesimo art. 22 della legge n. 69 del 2005, secondo cui, rispettivamente, «[l]a Corte di cassazione decide con sentenza entro dieci giorni dalla ricezione degli atti nelle forme di cui all’articolo 127 del codice di procedura penale. L’avviso alle parti deve essere notificato o comunicato almeno tre giorni prima dell’udienza» e «[l]a decisione è depositata a conclusione dell’udienza con la contestuale motivazione. Qualora la redazione della motivazione non risulti possibile, la Corte di cassazione, data comunque lettura del dispositivo, provvede al deposito della motivazione non oltre il secondo giorno dalla pronuncia».
6.3.1.– Alla stregua della disciplina risultante dall’operata sostituzione, il processo di cassazione sui decreti di convalida e di proroga del trattenimento della persona straniera […] si articola nei seguenti termini: il giudizio è instaurato con ricorso proponibile entro cinque giorni dalla comunicazione, per i motivi di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 dell’art. 606, cod. proc. pen.; il ricorso, che non sospende l’esecuzione della misura, è presentato nella cancelleria della corte di appello che ha emesso il provvedimento, la quale lo trasmette alla Corte di cassazione, con precedenza assoluta su ogni altro affare e comunque entro il giorno successivo, unitamente al provvedimento impugnato e agli atti del procedimento; la Corte di cassazione decide con sentenza entro dieci giorni dalla ricezione degli atti nelle forme di cui all’art. 127 cod. proc. pen. e, quindi, in un’adunanza camerale nella quale sono sentiti, se compaiono, il pubblico ministero e il difensore; l’avviso alle parti deve essere notificato o comunicato almeno tre giorni prima dell’udienza; la decisione è depositata a conclusione dell’udienza con la contestuale motivazione; qualora la redazione della motivazione non risulti possibile, la Corte di cassazione, provvede al deposito della motivazione non oltre il secondo giorno dalla pronuncia.
7.– Questa Corte intende così porre rimedio, nell’immediato, al riscontrato vulnus al principio del contraddittorio e al diritto di difesa, individuando, nel massimo rispetto della voluntas legis, la disciplina più vicina a quella originariamente individuata.
Resta comunque ferma, per il legislatore, la possibilità di intervenire in qualsiasi momento per individuare, nell’esercizio dell’ampia discrezionalità allo stesso riservata in subiecta materia, una eventualmente diversa configurazione dello speciale giudizio in questione, purché tale scelta sia rispettosa dei principi costituzionali e, in particolare, del diritto al contraddittorio e del diritto di difesa. Trattandosi di un giudizio di legittimità, dette garanzie potrebbero trovare attuazione anche optando per una variante cartolare del rito, forma, questa, che, non a caso, anche nel processo penale ordinario, è stata elevata a regola generale dall’art. 611, comma 1, cod. proc. pen., come sostituito dall’art. 35, comma 1, lettera a), numero 1), del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150 […].
Una revisione delle scansioni temporali del processo in esame potrebbe, peraltro, divenire ineludibile nel caso in cui un significativo incremento dei ricorsi […] dovesse rendere non più conciliabile l’estrema concentrazione del rito, che la presente pronuncia ha, nella sostanza, preservato, con la stessa effettività del «diritto al processo in cassazione» (sentenza n. 395 del 2000) garantito dall’art. 111, settimo comma, Cost.
È, dunque, auspicabile che il legislatore verifichi la perdurante compatibilità dello speciale schema procedurale di cui all’art. 14, comma 6, del d.lgs. n. 286 del 1998, come rimodulato dalla presente pronuncia, con le dimensioni che il contenzioso assumerà nel volgere del tempo.
8.– In conclusione, deve essere dichiarata l’illegittimità costituzionale dell’art. 14, comma 6, del d.lgs. n. 286 del 1998, come modificato dall’art. 18-bis, comma 1, lettera b), numero 2), del d.l. n. 145 del 2024, come convertito, richiamato dall’art. 6, comma 5-bis, del d.lgs. n. 142 del 2015, come introdotto dall’art. 18, comma 1, lettera a), numero 2), del d.l. n. 145 del 2024, come convertito, nella parte in cui, al terzo periodo, rinvia all’art. 22, comma 5-bis, quarto periodo, della legge n. 69 del 2005, anziché ai commi 3 e 4 di quest’ultimo articolo.