Materia
Immigrazione – Famiglia – Assistenza sociale
Tipologia di decisione
Sentenza di rigetto
Oggetto della q.l.c.
Art. 1, co. 1, lett. a), n. 1), decreto-legge 8 giugno 2021, n. 79 (Misure urgenti in materia di assegno temporaneo per figli minori), convertito, con modificazioni, nella legge 30 luglio 2021, n. 112
Parametri
Artt. 3 e 31 Cost.
Massima
- Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, co. 1, lett. a), n. 1), del decreto-legge 8 giugno 2021, n. 79, come convertito nella legge 30 luglio 2021, n. 112, nella parte in cui esclude dal godimento dell’assegno temporaneo per figli minori i cittadini di Paesi terzi titolari di permesso di soggiorno per “richiesta asilo”. La norma non viola gli artt. 3 e 31 della Costituzione, essendo l’assegno temporaneo misura transitoria di sostegno alla genitorialità e alla natalità, non finalizzata a soddisfare bisogni primari della persona, e rientrando quindi nella discrezionalità legislativa la graduazione dei benefici secondo la stabilità del titolo di soggiorno.
Profili d’interesse
- La sentenza ricostruisce lo scopo della disposizione, vagliandone positivamente la ragionevolezza.
Precedenti connessi
- C. cost., sentenza 14 marzo 2024, n. 42
- C. cost., sentenza 4 marzo 2022, n. 54
Estratto della motivazione
4.11.– Nell’indicato contesto, in cui vengono in valutazione i parametri della tutela della famiglia, maternità e infanzia (art. 31 Cost.), l’assegno temporaneo per i figli minori è una provvidenza di tutela di soggetti fragili, ma non è destinato al soddisfacimento di bisogni essenziali della persona. Esso non è, quindi, assimilabile alle misure di «sostegno indispensabili per una vita dignitosa, come la pensione d’inabilità civile, diretta al sostentamento della persona, nonché alla salvaguardia di condizioni di vita accettabili e alla tutela di bisogni primari della persona, al fine di garantire un minimo vitale di sussistenza a presidio del nucleo essenziale e indefettibile del diritto al mantenimento, garantito a ogni cittadino inabile al lavoro» (sentenza n. 137 del 2021, punto 8.2.2. del Considerato in diritto).
4.12.– L’estraneità dello strumento sociale di cui si tratta al nucleo dei bisogni essenziali della persona e quindi l’esclusione, nel caso di specie, della sussistenza del limite invalicabile costituito dalla garanzia di un diritto inviolabile consentono […] di affidare alla discrezionalità del legislatore, pur sempre in ossequio al principio di ragionevolezza, la possibilità di graduare con criteri restrittivi, o financo di escludere, l’accesso a prestazioni sociali […].
4.13.– Una situazione di bisogno dei richiedenti asilo che, come quella in esame, non si connota in termini di impellenza e afferenza alle primarie necessità della persona, unitamente al sistema di provvidenze, sopra descritto, che assiste i richiedenti asilo, rende pertanto non irragionevole la scelta legislativa di non includere i titolari di permesso per asilo nella platea dei beneficiari dell’assegno temporaneo per i figli minori.