Sentenza n. 56/2025

22/04/2025
Sul divieto di prevalenza dell’attenuante della collaborazione ex art. 625-bis c.p. sulla recidiva reiterata.

Testo

Materia

Pene

Tipologia di decisione

Sentenza di accoglimento

Oggetto della q.l.c.

Art. 69, co. 4 c.p.

Parametri

Artt. 3 e 27, co. 3, Cost.

Massima

  • È costituzionalmente illegittimo l’art. 69, co. 4 c.p. nella parte in cui esclude la prevalenza dell’attenuante della collaborazione ex art. 625-bis c.p. sulla recidiva reiterata ex art. 99, co. 4 c.p., poiché ciò vanifica irragionevolmente l’incentivo premiale previsto dallo stesso legislatore e contrasta con la funzione rieducativa della pena.

Profili d’interesse

  • La Corte torna a censurare un articolo del Codice penale già oggetto di ben dodici declaratorie di incostituzionalità, che ne hanno oramai scardinato l’impianto originario. Ciò segnala l’urgenza di un intervento organico e risolutivo del legislatore, anche rispetto alle residue fattispecie cui la disposizione resta applicabile.

Precedenti connessi

Estratto della motivazione

2.1.– L’art. 69, quarto comma, cod. pen. è stato oggetto di dodici pronunce di illegittimità costituzionale parziale, che hanno colpito il divieto di prevalenza di altrettante circostanze attenuanti sulla recidiva reiterata di cui all’art. 99, quarto comma, cod. pen.

2.2.– Sin dalla prima pronuncia […] questa Corte ha osservato che «il giudizio di bilanciamento tra circostanze eterogenee consente al giudice di “valutare il fatto in tutta la sua ampiezza circostanziale […]» (sentenza n. 251 del 2012, punto 4 del Considerato in diritto). Si è, altresì, ritenuto che «deroghe al regime ordinario del bilanciamento tra circostanze, come disciplinato in via generale dall’art. 69 cod. pen., sono costituzionalmente ammissibili e rientrano nell’ambito delle scelte discrezionali del legislatore, risultando sindacabili soltanto ove “trasmodino nella manifesta irragionevolezza o nell’arbitrio” (sentenza n. 68 del 2012; in senso conforme, sentenza n. 88 del 2019), non potendo però giungere in alcun caso “a determinare un’alterazione degli equilibri costituzionalmente imposti sulla strutturazione della responsabilità penale” (sentenza n. 251 del 2012)» (sentenza n. 73 del 2020, punto 4.1. del Considerato in diritto […]).

[…]

3.1.– [Quando riferita alla condotta post-delictum] l’attenuante è espressione di una scelta di politica criminale di tipo premiale, volta a incentivare, mediante una sensibile diminuzione di pena, il ravvedimento post delictum del reo, rispondendo sia all’esigenza di tutela del bene giuridico, sia a quella di prevenzione e repressione dei reati in materia di stupefacenti. Il divieto assoluto di operare la diminuzione di pena consentita dall’attenuante, in presenza di recidiva reiterata, impedisce alla disposizione premiale di produrre pienamente i suoi effetti e ne frustra in modo manifestamente irragionevole la ratio, perché fa venire meno quell’incentivo sul quale lo stesso legislatore ha fatto affidamento per stimolare l’attività collaborativa.

[…]

4.– Il divieto di prevalenza della circostanza attenuante di cui all’art. 625-bis cod. pen. sulla recidiva reiterata, previsto dall’art. 69, quarto comma, cod. pen., è affetto dal medesimo vizio di irragionevolezza, in quanto sterilizza la ratio incentivante della disposizione, accorda una rilevanza insuperabile alla precedente condotta del reo ed esclude ogni incidenza della collaborazione sulla determinazione in concreto della pena, pur a fronte della dissociazione dal contesto criminale e del possibile pericolo di ritorsioni personali e familiari.

4.1.– L’attenuante a effetto speciale di cui all’art. 625-bis cod. pen. […] comporta una consistente diminuzione di pena, da un terzo alla metà, «qualora il colpevole, prima del giudizio, abbia consentito l’individuazione dei correi o di coloro che hanno acquistato, ricevuto od occultato la cosa sottratta o si sono comunque intromessi per farla acquistare, ricevere od occultare».

Quando, tuttavia, nei confronti dell’imputato viene riconosciuta la recidiva reiterata, l’art. 69, quarto comma, cod. pen. impedisce all’art. 625-bis cod. pen. di produrre pienamente i suoi effetti, facendo venir meno l’incentivo posto dal legislatore e, contestualmente, irrigidendo la presunzione di capacità a delinquere determinata dalla recidiva reiterata, a discapito degli indici che si ricavano dalla condotta collaborativa tenuta successivamente.

[…]

5.2.– [Il legislatore] nel momento in cui ha ritenuto di comprimere il potere del giudice di parametrare nella loro pienezza le circostanze oggettive e soggettive del reato, ha fatto salva l’attenuante a effetto speciale della collaborazione del reo: indice, questo, del rilievo assegnato all’incentivo premiale, quale strumento per minare i correlati fenomeni criminosi.

La “neutralizzazione” di tale attenuante nell’ipotesi in cui l’autore del reato sia recidivo si rivela a questo punto distonica rispetto alla stessa intenzione del legislatore, finendo per disincentivare la scelta di collaborare. […]

6.– La mancata considerazione del distacco dall’ambiente criminoso e dei rischi che la collaborazione comporta, d’altra parte, determina il contrasto del divieto di prevalenza dell’attenuante relativa al ravvedimento post delictum anche con l’art. 27, terzo comma, Cost., in quanto fa sì che la pena irrogata sia percepita come ingiusta e, quindi, inidonea ad assolvere alla finalità rieducativa, propria delle sanzioni penali (sentenza n. 68 del 2012, punto 5 del Considerato in diritto).

7.– Alla luce delle esposte considerazioni, l’art. 69, comma quarto, cod. pen. deve essere dichiarato costituzionalmente illegittimo nella parte in cui stabilisce il divieto di prevalenza della circostanza attenuante di cui all’art. 625-bis cod. pen. sulla recidiva reiterata prevista dall’art. 99, quarto comma, cod. pen.

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