Sentenza n. 58/2025

24/04/2025
Sull'anticipazione da parte dell’erario di compensi e spese al difensore d’ufficio del genitore insolvente nei procedimenti di adozione

Testo

Materia

Diritto di difesa

Tipologia di decisione

Sentenza di accoglimento additiva

Oggetto della q.l.c.

Art. 143, co. 1, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia)

Parametri

Art. 3 Cost.

Massima

  • È costituzionalmente illegittimo l’art. 143, co. 1, d.P.R. 115/2002 nella parte in cui non prevede l’anticipazione da parte dell’erario di compensi e spese al difensore d’ufficio del genitore insolvente nei procedimenti di adozione, poiché ciò si configura come una disparità di trattamento irragionevole rispetto a quanto già previsto nei processi penali per l’assistito irreperibile o insolvente.

Profili d’interesse

  • La decisione assume una disciplina già modificata dalla Corte quale tertium comparationis, per apprezzare l’irragionevolezza di quella ora soggetta al suo vaglio.
  • La Corte fornisce indicazioni utili sul piano applicativo della disciplina risultante dalla propria decisione.
  • La Corte censura espressamente l’inerzia osservata in materia dal legislatore.

Precedenti connessi

Estratto della motivazione

4. 1 – […] La estensione dell’ambito di applicazione dell’art. 143, comma 1, t.u. spese di giustizia, alla figura del difensore d’ufficio nel caso di irreperibilità della parte assistita nei processi disciplinati dalla legge n. 184 del 1983, come modificata dalla legge n. 149 del 2001, affermata dalla richiamata sentenza n. 135 del 2019, ne determina l’estensione altresì alle ipotesi del difensore della parte insolvente nei medesimi processi. Sarebbe, in caso contrario, incoerente disciplinare in modo diverso situazioni in cui l’avvocato difensore veda comunque non soddisfatto il proprio credito per motivi non dipendenti dalla sua volontà e parimenti derivanti dalla condotta dell’assistito.

In entrambi i casi, l’obbligatorietà della difesa d’ufficio, in cui si radica l’irrinunciabilità del relativo incarico, comporta il riconoscimento del diritto del professionista al pagamento, quanto all’an della pretesa, ad opera dell’erario, in via di anticipazione e al verificarsi dell’insolvenza come dell’irreperibilità dell’assistito, per una necessaria corrispondenza tra la pienezza del diritto di difesa, da una parte, e la remunerazione del professionista per la prestazione resa, dall’altra.

4.2.– La difesa d’ufficio vive della medesima connotazione pubblicistica nel procedimento di adozione dei minori, e la sua mancata disciplina nei processi previsti dalla legge n. 184 del 1983 evidenzia, a fronte del regime di proroga voluto dal legislatore quanto all’entrata in vigore del rito in materia di adozione dei minori, una inerzia nel tempo divenuta via via più intollerabile, entro una cornice normativa che pure esprimeva, nei suoi ormai risalenti momenti, la consapevolezza del legislatore circa il rilievo degli interessi in gioco.

[…]

4.3.– Sulle indicate premesse, la ricerca dell’identità di ratio che si accompagna al sindacato condotto sulla disparità di trattamento, in riferimento all’art. 3 Cost., nella omogeneità del tertium comparationis evocato nella sentenza di questa Corte n. 135 del 2019 – la difesa d’ufficio nel processo penale – all’interno del nuovo giudizio sulla diversa fattispecie ora esaminata, relativa al difensore d’ufficio del genitore insolvente, consente di pervenire al medesimo risultato, qui mutuato dall’art. 116 del d.P.R. n. 115 del 2002, dettato per il trattamento del difensore d’ufficio nel processo penale di persona insolvente, avuto riguardo alla obbligatorietà costituzionale di una scelta legislativa invece mancata, come già ritenuto nell’indicato precedente.

Alla omogeneità di interessi e condizioni delle parti coinvolte nei due diversi contesti processuali, penale e minorile civile, si correla così l’affermazione che compensi maturati e spese sostenute dal difensore d’ufficio del genitore insolvente, nella loro interezza, anche negli accessori, e quindi a totale copertura degli stessi, vanno anticipati dall’erario perché interessi egualmente delicati e costituzionalmente rilevanti, di genitori e minori nei processi di adozione e della persona indagata, imputata o condannata nel processo penale, rinvengano nel sistema adeguata tutela.

[…]

4.5.– Va, infine, rimarcato che è onere del difensore d’ufficio dimostrare di aver esperito infruttuosamente la procedura per il recupero dei crediti professionali, condizione al cui realizzarsi, previa allegazione degli esiti negativi della tentata esecuzione, il compenso e le spese spettanti al professionista possono essere anticipati dallo Stato negli importi liquidati con decreto del magistrato, nella misura e con le modalità previste dalla disciplina per il patrocinio a spese dello Stato, come stabilito dall’art.116 t.u. spese di giustizia.

5.– L’art. 143, comma 1, del d.P.R. n. 115 del 2002, va pertanto dichiarato costituzionalmente illegittimo, per contrasto con l’art. 3 Cost., nella parte in cui non prevede che siano anticipati dall’erario gli onorari e le spese spettanti al difensore d’ufficio del genitore insolvente nei processi di cui alla legge n. 184 del 1983.

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