Materia
Pensioni – Famiglia
Tipologia di decisione
Sentenza di accoglimento additiva
Oggetto della q.l.c.
Art. 13 regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636 (Modificazioni delle disposizioni sulle assicurazioni obbligatorie per l’invalidità e la vecchiaia, per la tubercolosi e per la disoccupazione involontaria e sostituzione dell’assicurazione per la maternità con l’assicurazione obbligatoria per la nuzialità e la natalità) convertito, con modificazioni, in legge 6 luglio 1939, n. 1272
Parametri
Art. 2 Cost. – Art. 36, co. 1, Cost. – Art. 38 Cost.
Massima
- L’art. 13 r.d.l. 636/1939 è illegittimo nella parte in cui non consente l’attribuzione della pensione di reversibilità in favore del partner superstite di coppia omosessuale legata da vincolo matrimoniale contratto all’estero in caso di decesso dell’altro componente della coppia verificatosi prima dell’entrata in vigore della legge 20 maggio 2016, n. 76. Infatti, benché non sussista a livello costituzionale alcuna esigenza di equiparazione delle unioni omoaffettive al matrimonio, in presenza di una scelta legislativa volta ormai a riconoscere ai matrimoni omosessuali contratti all’estero gli effetti dell’unione civile regolata dalla legge italiana, l’esclusione dalla pensione di reversibilità del partner superstite nel caso di decesso verificatosi prima dell’entrata in vigore della legge n. 76/2016, ma dopo la formalizzazione del vincolo all’estero, determina un’ingiustificata disparità di trattamento rispetto alle altre categorie di aventi titolo alla medesima provvidenza.
Profili d’interesse
- Pur avendo adottato una pronuncia additiva, la Corte costituzionale non ha inteso sostituire una propria opzione normativa a quella del legislatore. Al contrario, la decisione si presenta come uno strumento volto a dare piena ed effettiva attuazione a scelte di fondo già compiuta dal legislatore. L’intervento della Consulta si limita, dunque, a rimuovere una residua incongruenza dell’assetto normativo, estendendo la tutela a una categoria di soggetti che risultava irragionevolmente esclusa.
- La pronuncia rivela un ossequioso rispetto per la discrezionalità legislativa, ribadendo l’ampio margine di apprezzamento riconosciuto al Parlamento in materia, benché ciò non si traduca – beninteso – nell’insindacabilità delle scelte compiute dal legislatore medesimo. Rimane ferma, infatti, la verifica della loro coerenza con i principi costituzionali, in ispecie di ragionevolezza.
Precedenti connessi
- C. cost., sentenza 3 novembre 2000, n. 461
- C. cost., sentenza 20 maggio 1999, n. 180
- C. cost., sentenza 18 marzo 1999, n. 70
- C. cost., sentenza 18 febbraio 1998, n. 18
- C. cost., sentenza 31 dicembre 1993, n. 495
- C. cost., sentenza 28 luglio 1987, n. 286
- C. cost., sentenza 6 dicembre 1979, n. 139
Estratto della motivazione
8.5 – [L]a giurisprudenza di questa Corte è costante nel ritenere che la ragionevolezza di un trattamento «può essere posta in discussione anche secondo un criterio di anacronismo» […], cioè valutando l’obsolescenza della scelta passata alla luce della novità (nel senso di attualità) della scelta presente.
Ne consegue che, in presenza di una scelta legislativa vòlta ormai a riconoscere ai matrimoni omosessuali contratti all’estero gli effetti dell’unione civile regolata dalla legge italiana e a parificare, ai fini dell’attribuzione della pensione ai superstiti, il coniuge e l’unito civilmente, l’esclusione dal trattamento pensionistico del partner superstite in caso di decesso dell’altro componente della coppia omosessuale verificatosi prima dell’entrata in vigore della legge n. 76 del 2016, nonostante l’avvenuta formalizzazione del vincolo all’estero, determina «una ingiustificata disparità di trattamento rispetto alle altre categorie di aventi titolo a pensione di riversibilità» […]. Poiché la pensione di reversibilità valorizza l’apporto che ciascun coniuge ha dato alla formazione non solo del patrimonio comune, ma anche di quello dell’altro coniuge, non è ragionevole la differenziazione fra il trattamento adesso garantito non solo ai coniugi, ma anche agli uniti civilmente e quello spettante a chi non ha potuto tempestivamente munire di efficacia il vincolo coniugale contratto all’estero a causa del pregresso divieto di legge e dell’infausto evento della morte. Nella circoscritta fattispecie sottoposta a questa Corte, infatti, non è in discussione una sorta di anticipazione delle tutele fornite dalla legge n. 76 del 2016 e dal d.lgs. n. 7 del 2017, ma solo il combinarsi dell’evento morte col suo verificarsi in un momento anteriore all’entrata in vigore di tali fonti primarie.
[…] Per quanto il legislatore possa godere, in materia, di un significativo spazio di discrezionalità, resta fermo che «la ratio della reversibilità dei trattamenti pensionistici consiste nel farne proseguire almeno parzialmente, anche dopo la morte del loro titolare, il godimento da parte dei soggetti a lui legati da determinati vincoli familiari, garantendosi così ai beneficiari la protezione dalle conseguenze che derivano dal decesso del congiunto […]. Poiché «[s]i realizza in tal modo, anche sul piano previdenziale, una forma di ultrattività della solidarietà familiare» (così, di seguito, la stessa pronuncia ora citata), una scelta legislativa che – irragionevolmente – incida in tale solidarietà non può considerarsi conforme a Costituzione.
Va pertanto dichiarata, per violazione dell’art. 3 Cost., l’illegittimità costituzionale dell’art. 13 del r.d.l. n. 636 del 1939, come convertito, nella parte in cui non consente l’attribuzione della pensione di reversibilità in favore del partner superstite di coppia omosessuale legata da vincolo matrimoniale contratto all’estero in caso di decesso dell’altro componente della coppia verificatosi prima dell’entrata in vigore della legge n. 76 del 2016.
A cura di Vittorio Fazio
Dottorando di ricerca in Giurisprudenza – Università di Catania