Materia
Famiglia – Obblighi di assistenza – Procedimento penale
Tipologia di decisione
Sentenza di rigetto
Oggetto della q.l.c.
Art. 570-bis c.p.
Parametri
Art. 3 – Art. 27, co. 3 Cost.
Massima
- Non è illegittima la scelta di prevedere la procedibilità d’ufficio, in luogo di quella a querela, per il reato di violazione degli obblighi di assistenza familiare in caso di separazione o di scioglimento del matrimonio ex art. 570-bis c.p., rientrando tale facoltà nella discrezionalità del legislatore.
Moniti/Inviti al legislatore
- La Corte, in continuità con la C. cost., sentenza 5 novembre 2015, n. 220, invita il legislatore a superare la natura frammentaria e disarmonica presente nel sistema delle incriminazioni relative ai rapporti familiari.
Profili d’interesse
- La Corte opera una disamina della discrezionalità del legislatore nell’ambito del diritto penale di famiglia, ricostruendo e giustificando la ratio della procedibilità d’ufficio. Rilevando che, nel caso di specie, la previsione della procedibilità a querela potrebbe portare la vittima a non presentare o a rimettere la querela medesima sulla base delle pressioni del famigliare autore del reato, la Consulta ritiene che rientri nella piena discrezionalità del legislatore optare per il regime della procedibilità d’ufficio.
Precedenti connessi
Sulla procedibilità nel diritto penale di famiglia
- C. cost., sentenza 5 novembre 2015, n. 220
- C. cost., sentenza 6 febbraio 2025, n. 9
Estratto della motivazione
11. – Le questioni sollevate [in riferimento agli artt. 3 e 27, co. 3 Cost.] non sono fondate.
11.1.– Innanzitutto, i reati di cui agli artt. 624 e 625, ultimo comma, cod. pen., evocati a supporto della irragionevolezza della disciplina censurata [sotto il profilo della mancata previsione della procedibilità a querela], stante la loro assoluta eterogeneità percepibile già solo sotto il profilo della diversità dei beni giuridici tutelati, – oltre a non essere idonei a fungere da tertia comparationis […] – non riescono a far emergere una distonia di sistema tale da assurgere a una manifesta irrazionalità dello stesso, quantomeno nei termini […] sindacabili da questa Corte.
Assume poi carattere particolarmente significativo – idoneo a escludere l’irragionevolezza dell’opzione legislativa per la procedibilità d’ufficio del reato in esame – il contesto familiare in cui si manifestano le relative condotte.
In tale contesto, infatti, ben possono verificarsi relazioni in cui si è strutturalmente esposti al rischio di subire pressioni da parte dell’autore del reato o di altri familiari (ancora sentenza n. 9 del 2025), sicché le potenziali condizioni di particolare vulnerabilità della vittima del reato – beneficiaria degli obblighi patrimoniali disposti dall’autorità giudiziaria – ben potrebbero incidere negativamente sulle scelte di quest’ultima in ordine alla presentazione della querela o alla rimessione di una querela già presentata.
Né, in senso contrario, assumono carattere dirimente, almeno sotto il profilo della valutazione in termini di non manifesta irragionevolezza della scelta del legislatore, considerazioni relative all’esigenza di favorire il bonario componimento e la riappacificazione tra le parti coinvolte dal delitto legate al contesto familiare nonché al potenziale effetto di incentivazione all’adempimento; considerazioni che presentano, anzi, natura ambivalente, potendo prestarsi semmai a sorreggere ambedue le posizioni controverse.
In tal modo, infatti, da un lato, si rischia di sottovalutare possibili specifiche dinamiche di pressione in ambito familiare, come sopra chiarito; dall’altro, ben si può, rovesciando la prospettiva, affermare che proprio la procedibilità d’ufficio – che non può genericamente essere ritenuta non conosciuta o conoscibile da parte dei consociati – può rivelarsi strumento più idoneo a incentivare il tempestivo adempimento di obblighi di natura economica imposti dall’autorità giudiziaria.
12.– Deve, dunque, dichiararsi la non fondatezza delle questioni sollevate in riferimento agli artt. 3 e 27, terzo comma, Cost.
Con la precisazione, quanto a quest’ultimo parametro, che non coglie nel segno il riferimento, valorizzato dal rimettente, alla percezione come ingiusta di una sanzione in conseguenza dell’assenza (o del venir meno) della “volontà punitiva della vittima”, posto che essa deve ritenersi estranea alla finalità rieducativa della pena. Né superano il piano delle mere considerazioni meta-giuridiche, le osservazioni – quantomeno per come sviluppate dal giudice a quo – relative a una diversa percezione della sanzione da parte del reo in conseguenza della sussistenza o meno di tale volontà; anche perché, a portare alle estreme conseguenze tale ragionamento, si dovrebbe ipotizzare la frizione con tale parametro ogniqualvolta la legge non preveda la perseguibilità a querela della persona offesa.
13.– Infine, questa Corte, nella presente sede, non può che ribadire, in linea con quanto già osservato nella più volte citata sentenza n. 220 del 2015, la natura frammentaria e disarmonica ancora presente nel sistema delle incriminazioni relative ai rapporti familiari, il cui superamento peraltro è rimesso al legislatore.