Titolo
Modifiche all’articolo 40 della legge 28 luglio 2016, n. 154, in materia di contrasto del bracconaggio ittico nelle acque interne.
Materie
Pesca
Principali previsioni
- Si definisce la pesca illegale quale cattura o prelievo di specie ittiche con mezzi, materiali o attrezzature vietati; e la pesca con strumenti consentiti ma effettuata con modalità vietate dalla legge o dai regolamenti territoriali [art.1, co. 1].
- Nei grandi laghi e nelle acque salse o salmastre o lagunari viene disposto il divieto di: catturare o commercializzare specie la cui pesca è vietata; usare esplosivi, corrente elettrica o sostanze tossiche; prosciugare corpi idrici per catturare pesci; usare attrezzi non consentiti per la pesca sportiva; esercitare pesca professionale senza titolo o con attrezzi non conformi. Nelle altre acque interne è vietata in generale la pesca professionale e l’uso di relativi attrezzi, oltre alle medesime condotte illecite sopra indicate. Sono previste deroghe limitate, autorizzate dagli enti competenti, per ragioni di tutela ambientale, sanitarie o di studio, e possibili eccezioni regionali per alcune specie in contesti tradizionali o cooperativi. Sono vietati anche raccolta, trasporto e commercio di animali catturati illegalmente [art.1, co. 2].
- Le sanzioni prevedono: arresto o ammenda per le violazioni più gravi; sanzioni amministrative per altre infrazioni; sospensione della licenza di pesca e dell’attività commerciale; sequestro e confisca del pescato, degli attrezzi e dei mezzi utilizzati [art.1, co. 6].
Iniziativa
Parlamentare
Letture e testi
I lettura
II lettura
Durata dell’esame parlamentare
Dal 14 novembre 2022 al 15 gennaio 2026
(3 anni, 2 mesi, 1 giorno)