Titolo
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 dicembre 2025, n. 196, recante disposizioni urgenti per le consultazioni elettorali e referendarie dell’anno 2026.
Materie
Elezioni – Referendum
Principali previsioni
- Se nel 2026 si tengono insieme referendum costituzionali ed elezioni amministrative, la composizione dei seggi elettorali segue le regole delle elezioni amministrative [art. 4-bis d.l. 196/2025].
- I compensi per i componenti dei seggi restano quelli previsti per i referendum, con le relative maggiorazioni [art. 4-bis d.l. 196/2025].
- Dopo la chiusura dei seggi si procede prima allo scrutinio dei referendum e subito dopo a quello delle elezioni amministrative, senza interruzioni [art. 4-bis d.l. 196/2025].
- Nei comuni fino a 15.000 abitanti, per il solo anno 2026, se alle elezioni comunali c’è una sola lista, la lista e il candidato sindaco vengono eletti solo se i voti validi sono di almeno il 50% dei votanti, e ha votato almeno il 40% degli elettori iscritti. Se una di queste soglie non è raggiunta, l’elezione è nulla. Nel calcolo degli elettori non si considerano gli iscritti all’AIRE (italiani residenti all’estero) che non hanno votato [art. 1-bis d.l. 196/2025].
Iniziativa
Governativa
Letture e testi
I lettura
Durata dell’esame parlamentare
Dal 27 dicembre 2025 all’11 febbraio 2026
(1 mese e 15 giorni)
Decisioni giurisprudenziali connesse
Sulla certezza ed inderogabilità dei tempi per l’indizione nel Referendum costituzionale e sulla tassatività delle ipotesi di differimento
TAR Lazio, Sez. II-bis, sentenza 28 gennaio 2026, n. 1694.
A cura di Chiara Sagone
Assegnista di ricerca in Diritto costituzionale – Università di Catania