Legge n. 145/2026

07/08/2026
Conversione del DL su giustizia, Migrazione e asilo

Testo

Titolo

Conversione in legge del decreto-legge 12 giugno 2026, n. 100, recante misure urgenti in materia di giustizia e per l’attuazione del Patto dell’Unione europea sulla migrazione e l’asilo del 14 maggio 2024.

Materie

Giustizia – Immigrazione

Principali previsioni

Giustizia

  • L’esame di Stato per l’accesso alla professione di avvocato si svolge in un’unica sessione annuale e si articola in due prove scritte e in una prova orale [art. 1 d.l. n. 100/2026].
  • Nei campi della proprietà industriale e del diritto d’autore, i provvedimenti di urgenza ex art. 700 c.p.c. non sono più automaticamente inefficaci solo perché il giudizio di merito non viene iniziato entro il termine previsto o perché, una volta iniziato, si estingue. In questi casi, il provvedimento diventa inefficace solo se la parte destinataria chiede espressamente al giudice di dichiararne l’inefficacia entro 30 giorni dalla scadenza del termine per iniziare il giudizio di merito oppure dall’estinzione del giudizio [art. 2 d.l. n. 100/2026].
  • Per il potenziamento digitale dell’amministrazione della giustizia è autorizzata la spesa di euro 6.500.000 per l’anno 2026, di euro 17.500.000 annui per ciascuno degli anni dal 2027 al 2034. Per la manutenzione e l’assistenza specialistica è autorizzata la spesa di euro 12.500.000 annui a decorrere dall’anno 2027 [art. 8 d.l. n. 100/2026]. 
  • Fermo il termine ordinario di prescrizione decennale decorrente dalla data di conoscibilità del danno, l’azione di responsabilità professionale nei confronti del notaio non può comunque essere esercitata decorsi quindici anni dalla data di compimento della prestazione [art. 9 d.l. n. 100/2026].

Attuazione del patto dell’Unione europea sulla migrazione e l’asilo del 14 maggio 2024

Domanda di asilo

  • Al momento della registrazione della domanda di asilo, al richiedente viene rilasciato un documento nominativo con fotografia, generalità e un codice identificativo. Se la persona è trattenuta o detenuta, riceve invece un apposito attestato che certifica la sua condizione di richiedente protezione internazionale [art. 10 d.l. n. 100/2026].
  • Si può imporre al richiedente di vivere in un determinato luogo, quando ciò è necessario per motivi di ordine pubblico o per evitare che si renda irreperibile. In alcuni casi può essere obbligato anche a comunicare periodicamente la propria presenza al prefetto [art. 10 d.l. n. 100/2026].
  • Se viene ospitato in una struttura di accoglienza, deve effettivamente risiedere nel luogo stabilito per poter continuare a ricevere le misure di accoglienza. Può comunque chiedere di essere autorizzato temporaneamente a vivere altrove.
  • Il provvedimento che impone di risiedere in un determinato luogo viene adottato dal prefetto, deve essere motivato e deve rispettare il principio di proporzionalità. La persona interessata può contestarlo davanti al giudice entro sette giorni dalla comunicazione. Il giudice decide con ordinanza entro venti giorni e contro questa decisione è possibile ricorrere in Cassazione [art. 10 d.l. n. 100/2026].
  • Vengono modificate le regole sul trattenimento del richiedente asilo, quando la domanda viene esaminata attraverso la procedura di frontiera. Il trattenimento può essere utilizzato per consentire di decidere se la persona possa entrare nel territorio italiano, ma deve essere valutata anche la possibilità di utilizzare misure meno restrittive. Vengono introdotte misure alternative al trattenimento. Invece di essere trattenuto, il richiedente può essere obbligato a consegnare il passaporto, fornire una garanzia finanziaria, vivere in un luogo determinato oppure presentarsi periodicamente presso gli uffici delle forze dell’ordine. Tali alternative devono essere utilizzate quando risultano concretamente efficaci, tenendo conto del rischio di fuga [art. 10 d.l. n. 100/2026].
  • Per quanto riguarda la procedura di frontiera, il trattenimento non può superare dodici settimane dalla registrazione della domanda. Se entro questo periodo non viene presa una decisione, la persona deve essere autorizzata a entrare nel territorio italiano, a meno che non sussistano altre ragioni a giustificazione del trattenimento. Se invece la domanda viene respinta entro le dodici settimane, il richiedente non ha più diritto a rimanere in Italia e non viene autorizzato a entrare nel territorio nazionale [art. 10 d.l. n. 100/2026].

Domanda di protezione internazionale

  • La domanda di protezione internazionale viene considerata presentata quando la persona manifesta personalmente alle autorità la volontà di chiedere protezione. La domanda viene poi registrata dalla questura o dalla polizia di frontiera e successivamente formalizzata presso la Commissione territoriale, oppure, per chi è ospitato in un centro di accoglienza, tramite il gestore del centro. Se la persona è trattenuta o detenuta, la formalizzazione avviene presso la questura [art. 11 d.l. n. 100/2026].
  • Durante l’esame della domanda, il richiedente ha generalmente il diritto di rimanere in Italia fino alla decisione della Commissione territoriale e, se presenta ricorso, fino alla decisione del giudice di primo grado, salvo le eccezioni previste dalla legge [art. 11 d.l. n. 100/2026].
  • Per quanto concerne le procedure accelerate alla frontiera vengono previste nuove sezioni delle Commissioni territoriali e vengono individuate specificamente le zone di frontiera e di transito. Quando viene applicata la procedura accelerata alla frontiera, la Commissione deve decidere sulla domanda, di regola, entro quattro settimane [art. 11 d.l. n. 100/2026].
  • Per ricorrere contro le decisioni sulla protezione internazionale il termine è di sette giorni dalla comunicazione della decisione, mentre nelle procedure specifiche di frontiera il termine è di cinque giorni. La persona interessata può chiedere al giudice di essere autorizzata a rimanere in Italia mentre il ricorso viene esaminato [art. 11 d.l. n. 100/2026].
  • Se entro dodici settimane dalla registrazione della domanda non viene adottata la decisione prevista, il richiedente viene autorizzato a entrare nel territorio italiano e riceve il relativo documento [art. 11 d.l. n. 100/2026].

Punti di crisi

  • Lo straniero fermato dopo un ingresso irregolare, che viene soccorso in mare o che non possiede i requisiti per entrare nel territorio, viene portato in appositi punti di crisi, dove vengono svolte le prime attività di assistenza e vengono controllati lo stato di salute e le eventuali condizioni di vulnerabilità. In questi luoghi vengono effettuati anche i controlli sull’identità e sulla sicurezza, il rilevamento delle impronte digitali e delle fotografie e gli altri accertamenti previsti dalle nuove norme europee. La persona viene inoltre informata sui propri obblighi, sulla procedura di frontiera, sulla possibilità di chiedere protezione internazionale, sul ricollocamento in altri Stati membri e sul rimpatrio volontario assistito. Lo straniero deve fornire le proprie generalità, sottoporsi ai rilievi biometrici e, se ne è in possesso, esibire e consegnare il passaporto, il documento di viaggio o un documento di identità [art. 12 d.l. n. 100/2026].
  • I controlli devono iniziare immediatamente e devono essere completati, in linea generale, entro 72 ore dal momento in cui la persona viene messa a disposizione delle autorità. Durante questo periodo le autorità possono anche procedere al suo fermo per effettuare gli accertamenti e verificare, tra l’altro, che le stesse operazioni non siano già state svolte in un altro Stato membro. Il procuratore della Repubblica viene immediatamente informato del fermo e, entro 48 ore, deve essere richiesta la convalida al giudice di pace, salvo che la persona venga liberata prima [art. 12 d.l. n. 100/2026].
  • Per i minori le comunicazioni vengono inviate alla procura presso il tribunale per i minorenni e gli accertamenti devono essere svolti alla presenza di un familiare adulto oppure, nel caso di minore straniero non accompagnato, di un rappresentante o di una persona adeguatamente formata per tutelare il suo interesse superiore e il suo benessere. Il fermo del minore non può comunque superare 48 ore [art. 12 d.l. n. 100/2026].
  • Se invece lo straniero rifiuta ripetutamente di farsi identificare o di sottoporsi ai rilievi, dopo le 72 ore, questo comportamento viene considerato un elemento che fa presumere un rischio di fuga. Se non sono sufficienti misure meno coercitive, il questore può disporre il trattenimento, caso per caso, in apposite strutture. Il trattenimento può durare al massimo 28 giorni, salvo che cessino prima le ragioni che lo hanno determinato. Se la persona è richiedente protezione internazionale, la convalida del trattenimento spetta alla sezione specializzata del tribunale [art. 12 d.l. n. 100/2026].
  • Quando viene adottata una decisione che consente il respingimento e la persona possiede un passaporto o un altro documento di viaggio valido, può chiedere al questore di poter lasciare volontariamente l’Italia, anche attraverso programmi di rimpatrio volontario assistito. Se non ci sono motivi che impediscono questa possibilità, il questore può concedere un termine che non può superare 15 giorni [art. 12 d.l. n. 100/2026].
  • Viene introdotta una disciplina specifica per la convalida del fermo finalizzato agli accertamenti. La persona deve essere informata del motivo del fermo e della possibilità di nominare un avvocato. Se non nomina un difensore di fiducia, ne viene nominato uno d’ufficio. È previsto anche l’interprete quando necessario e lo straniero può beneficiare del patrocinio a spese dello Stato. L’udienza di convalida si svolge con la partecipazione necessaria del difensore e può avvenire anche tramite collegamento audiovisivo. Il giudice deve decidere con decreto motivato entro 48 ore dalla richiesta di convalida. Se il fermo viene convalidato, la permanenza nel luogo degli accertamenti può arrivare al massimo a 72 ore complessive [art. 12 n. d.l. 100/2026].
  • Quanto alla valutazione del rischio che lo straniero si sottragga alle autorità, non si guarda soltanto al fatto che una persona sia entrata irregolarmente, ma si considerano concretamente i suoi comportamenti. Possono essere rilevanti il mancato rispetto di precedenti provvedimenti, il rifiuto di fornire le impronte o di collaborare all’identificazione, il tentativo precedente di eludere i controlli di frontiera, la violazione di un divieto di ingresso o di reingresso, la volontà di raggiungere altri Stati membri senza rimanere a disposizione delle autorità oppure la fornitura di informazioni manifestamente finalizzate a rallentare i controlli [art. 12 d.l. n. 100/2026].

Eurodac

  • Per quanto riguarda l’attuazione in Italia del nuovo regolamento europeo Eurodac (UE 2024/1358) il sistema italiano utilizzato per identificare le persone attraverso impronte e immagini facciali è collegato al sistema informatico centrale del Ministero dell’interno [art. 13 d.l. n. 100/2026].
  • Presso il Dipartimento della pubblica sicurezza viene istituito il punto di accesso nazionale a Eurodac, che ha il compito di comunicare al sistema europeo i dati richiesti dal regolamento. Tale punto di accesso potrà utilizzare le informazioni già presenti in diversi archivi italiani, come quelli relativi alle impronte digitali, alle immagini facciali, ai permessi di soggiorno e ai sistemi informativi dell’immigrazione e dell’asilo. Per i minori, potranno essere utilizzate anche le informazioni relative alla loro condizione, allo status e all’eventuale acquisizione della cittadinanza italiana. Saranno adottati specifici decreti del Ministro dell’interno, insieme ai Ministri degli affari esteri e della giustizia, per rendere concretamente operativo il nuovo sistema [art. 13 d.l. n. 100/2026].

Iniziativa

Governativa

Letture e testi

I lettura

S.1939

C.3053

Durata dell’esame parlamentare

Dal 12 giugno 2026 al 5 agosto 2026

(1 mese e 24 giorni)

Ulteriori profili d’interesse

  • Il d.l. è stato convertito senza modificazioni, ma alcuni emendamenti sono in realtà contenuti nel D.L. 7 agosto 2026, n. 144, non ancora convertito in legge.
  • Non sembra del tutto privo di rilievo, sotto il profilo dell’omogeneità e della coerenza complessiva dell’intervento, la compresenza nel medesimo decreto di disposizioni riconducibili a esigenze e ambiti materiali in parte distinti, quali quelle concernenti la disciplina della professione forense e l’organizzazione della giustizia, da un lato, e quelle volte alla prima attuazione del Patto europeo sulla migrazione e l’asilo, dall’altro. Si potrebbe, in particolare, interrogarsi sulla sussistenza di un adeguato nesso funzionale tra tali distinti interventi e sulla riconducibilità degli stessi a un comune quadro di straordinaria necessità e urgenza, ai sensi dell’art. 77 Cost.

A cura di Chiara Sagone

Assegnista di ricerca in Diritto costituzionale – Università di Catania

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