Legge n. 152/2026

07/08/2026
Interventi infrastrutturali e di attuazione del PNRR

Testo

Titolo

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 26 giugno 2026, n. 107, recante disposizioni urgenti per interventi infrastrutturali e per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), nonché ulteriori disposizioni finanziarie urgenti.

Materie

Infrastrutture – PNRR – Contabilità – Coesione

Principali previsioni

Infrastrutture

  • Per quanto concerne la disciplina delle procedure per l’affidamento dei servizi di trasporto ferroviario, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano devono trasmettere al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti informazioni aggiornate sul materiale rotabile disponibile e sul suo stato di manutenzione. Il Ministero deve utilizzare i dati per predisporre una relazione annuale e renderla disponibile ai potenziali concorrenti prima dell’avvio della procedura di affidamento. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti deve mettere a disposizione dell’operatore che subentra il materiale rotabile di proprietà dello Stato, assicurando condizioni di accesso trasparenti e non discriminatorie [art. 1, co.1, d.l. n. 107/2026].
  • Le politiche di promozione del trasporto multimodale devono essere calibrate anche sulla base dei fabbisogni logistici del settore industriale e della rete dei poli logistici, con l’obiettivo di favorire il trasporto ferroviario delle merci [art.1, co 1-bis, d.l. n. 107/2026].
  • È assegnato al comune di Serravalle Scrivia un contributo straordinario di 300.000 euro per il 2026 e di 800.000 euro per il 2027, destinato alla progettazione di nuove opere viarie di collegamento nel territorio comunale, da utilizzarsi entro il 31 dicembre 2027. È autorizzata una spesa di 1 milione di euro per il 2026 e di 1,5 milioni per il 2027 per potenziare il trasporto pubblico locale nella provincia di Brescia [art.1, commi 2-bis e 2-ter, d.l. n. 107/2026].
  • È consentito alle stazioni appaltanti, su richiesta dell’appaltatore, di sospendere il recupero dell’anticipazione prevista dall’articolo 125 del codice dei contratti pubblici, quando le difficoltà di approvvigionamento e l’aumento eccezionale dei prezzi dei materiali, dei carburanti e dei prodotti energetici rendano necessario tale intervento. La sospensione può durare soltanto per il tempo necessario e comunque non oltre il 31 dicembre 2026. Il comma 2 precisa però che questa possibilità non si applica agli interventi finanziati, anche solo in parte, con risorse del PNRR [art. 1-bis d.l. n. 107/2026].
  • Il rimpatrio negli Stati Uniti delle materie nucleari fissili speciali contenute nel convertitore EURACOS detenuto dall’Università degli studi di Pavia è affidato alla società Sogin S.p.A. [art. 2-bis d.l. n. 107/2026].

PNRR

  • Si consente al Ministero del turismo di completare gli adempimenti necessari per concedere agevolazioni alle imprese nell’ambito di un investimento del PNRR anche oltre il termine originariamente previsto. È autorizzata una spesa complessiva di 2,5 milioni di euro, distribuita tra il 2027 e il 2028, per finanziare un contributo al comune di Tropea destinato alla realizzazione di un ascensore tra il centro storico e il lungomare [art. 4, co 1-bis e 1-ter, d.l. n. 107/2026].
  • Per la realizzazione del nuovo Policlinico universitario Umberto I di Roma vengono attribuiti al Presidente pro tempore della Regione Lazio i poteri di commissario straordinario. Viene previsto un procedimento unico di autorizzazione, nel quale confluiscono i diversi atti necessari alla realizzazione dell’intervento, e vengono introdotte regole speciali per le procedure di gara [art. 7-ter d.l. n. 107/2026].
  • Vengono incrementate le risorse PNRR destinate a infrastrutture idriche, comunità energetiche e autoconsumo, autoproduzione di energia da fonti rinnovabili nelle PMI ed efficientamento energetico dell’edilizia residenziale pubblica. Si consente alle amministrazioni di procedere agli adempimenti necessari anche prima della decisione definitiva dell’Unione europea sulla riprogrammazione [art. 13-bis d.l. n. 107/2026].
  • Vengono trasferite al GSE le risorse non utilizzate precedentemente attribuite a Cassa depositi e prestiti per l’Investimento 17 della Missione 7 del PNRR “Strumento finanziario per l’efficientamento energetico dell’edilizia residenziale pubblica (ERP)” [art. 13-bis d.l. n. 107/2026].
  • Per quanto concerne le attività di controllo e rendicontazione degli investimenti del PNRR di competenza del Ministero dell’istruzione e del merito si consente di individuare ulteriori interventi, già avviati dal 1° febbraio 2020, che siano coerenti con gli obiettivi del PNRR e possano contribuire al raggiungimento dei relativi traguardi [art. 13-quater d.l. n. 107/2026].
  • È prorogato al 31 dicembre 2029 il funzionamento della Soprintendenza speciale per il PNRR.  È prorogata al 31 dicembre 2029 anche la disciplina relativa ai contratti della struttura di supporto, fermo restando il limite complessivo di trentasei mesi. Si consente di integrare la segreteria tecnica con ulteriori esperti [art. 13-septies d.l. n. 107/2026].

Sistema di contabilità economico-patrimoniale unico basato sul principio accrual

  • Viene istituito, presso il Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, un ufficio dirigenziale di livello generale denominato «Servizio centrale per la contabilità accrual» [art. 8, co. 4-bis, d.l. n. 107/2026].
  • Il Servizio ha compiti di coordinamento e di indirizzo delle amministrazioni pubbliche che sono tenute ad adottare il sistema contabile economico-patrimoniale unico basato sul principio accrual e che sono coinvolte nel conseguimento dell’obiettivo relativo alla riforma 1.15 del PNRR [art. 8, co. 4-bis, d.l. n. 107/2026].
  • La norma attribuisce inoltre al Servizio la responsabilità della gestione del sistema di monitoraggio e di analisi dei dati relativi agli effetti dell’applicazione del principio accrual, nonché lo svolgimento di specifiche attività progettuali in materia di finanza pubblica [art. 8, co. 4-bis, d.l. n. 107/2026].
  • Dal punto di vista organizzativo, il Servizio è coordinato dal dirigente di livello generale già individuato dalla tabella A dell’allegato 1 al decreto-legge n. 44 del 2023 ed è articolato in quattro uffici dirigenziali di livello non generale. La loro istituzione comporta la corrispondente riduzione di quattro posizioni dirigenziali non generali già assegnate al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato per le verifiche amministrativo-contabili extragerarchiche [art. 8, co. 4-bis, d.l. n. 107/2026].
  • Nelle more dell’adeguamento del regolamento di organizzazione del MEF, gli incarichi dirigenziali possono essere conferiti anticipatamente, purché risultino conformi ai compiti e all’organizzazione del Ministero e coerenti con la disposizione legislativa. Il direttore generale del Servizio può inoltre avvalersi del supporto del Servizio studi dipartimentale della Ragioneria generale dello Stato [art. 8, co. 4-bis, d.l. n. 107/2026].
  • Gli organi costituzionali e di rilevanza costituzionale si adeguano ai principi del nuovo sistema con le modalità e nei tempi da essi definiti, nell’ambito della loro autonomia costituzionalmente riconosciuta [art. 8, co. 3, d.l. n. 107/2026].
  • Con riferimento ai sistemi informativi necessari per l’attuazione della contabilità economico-patrimoniale si stabilisce l’obbligo di garantire l’interoperabilità con le banche dati e i sistemi informativi del Ministero dell’economia e delle finanze [art. 10 d.l. n. 107/2026].
  • Nell’ambito della disciplina attuativa del sistema di contabilità economico-patrimoniale, sono sentite le Sezioni riunite in sede di controllo della Corte dei conti sia per quanto riguarda i Ministeri, sia per quanto riguarda gli enti territoriali [art. 12 d.l. n. 107/2026].

Sicurezza delle strutture sanitarie

  • Si introduce una proroga di un anno per i termini relativi all’adeguamento antincendio delle strutture sanitarie che avevano aderito al piano previsto dal decreto del Ministro dell’interno del 19 marzo 2015 [art. 13-octies d.l. n. 107/2026].

Coesione

  • Per quanto riguarda gli investimenti finanziati con le risorse delle politiche di coesione, il comma 1 abroga l’articolo 24-bis del decreto-legge n. 36 del 2022 e il comma 3 dell’articolo 27 del decreto-legge n. 50 del 2022. Il comma 2 stabilisce che le risorse rese disponibili da tali abrogazioni rimangano nel Fondo per lo sviluppo e la coesione relativo al periodo 2021-2027 e siano utilizzate secondo le modalità previste dalla normativa vigente [art. 15-bis d.l. n. 107/2026].

Iniziativa

Governativa

Letture e testi

I lettura

C.2987

S.2001

Durata dell’esame parlamentare

Dal 26 giugno 2026 al 5 agosto 2026

(40 giorni)

Ulteriori profili d’interesse

  • La legge di conversione contiene molteplici correzioni di natura tecnico-formale rispetto al contenuto originario del decreto-legge n. 107 del 2026, ma non solo. Come illustrato supra, vengono inseriti nuovi articoli in materia di infrastrutture, PNRR, contabilità economico-patrimoniale, sicurezza delle strutture sanitarie e politiche di coesione.

A cura di Chiara Sagone

Assegnista di ricerca in Diritto costituzionale – Università di Catania

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