Legge n. 61/2026

10/04/2026
Accordo quadro tra UE e Thailandia

Testo

Titolo

Ratifica ed esecuzione dell’Accordo quadro di partenariato globale e cooperazione tra l’Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e il Regno di Thailandia, dall’altra, fatto a Bruxelles il 14 dicembre 2022

Materie

Esteri – Unione europea – Diritti fondamentali – Terrorismo – Salute – Alimentazione – Commercio

Principali previsioni

  • L’Accordo si informa ai princìpi enunciati nella Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo e negli altri strumenti internazionali sui diritti umani applicabili alle Parti, nonché al principio dello Stato di diritto [art. 1].
  • Si statuisce la volontà di cooperare e di contribuire alla lotta contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa e dei relativi vettori e di promuovere l’attuazione degli strumenti internazionali sul disarmo [art. 3].
  • Si stabiliscono disposizioni per prevenire e combattere il terrorismo, in particolare tramite lo scambio di informazioni e nel quadro della piena attuazione delle pertinenti risoluzioni delle Nazioni Unite [art. 6].
  • Le Parti si adoperano a scambiare opinioni e a collaborare nell’ambito di consessi e organizzazioni regionali e internazionali, quali le Nazioni Unite e le pertinenti agenzie dell’ONU, il dialogo tra l’Unione europea e l’ASEAN, il Vertice AsiaEuropa (ASEM), la Conferenza delle Nazioni Unite sul commercio e lo sviluppo e l’Organizzazione mondiale del commercio (OMC) [art. 7].
  • Si stabiliscono forme di cooperazione in materia sanitaria e fitosanitaria (nelle modalità stabilite dai pertinenti strumenti di diritto internazionale), di transizione globale verso sistemi alimentari sostenibili, di ostacoli tecnici agli scambi, di cooperazione doganale e agevolazione degli scambi. In materia di misure antidumping [artt. 10-13].
  • Le parti convengono di riammettere tutti i propri cittadini che non soddisfino o non soddisfino più le condizioni vigenti di ingresso, soggiorno o residenza nel territorio di uno Stato membro o della Thailandia [art. 25].
  • Le Parti convengono di collaborare per la promozione e la tutela dei diritti umani, promuovendo un dialogo regolare in materia [art. 30] e di incentivare la cooperazione tra le istituzioni finanziarie [art. 31] e in materia di politiche macroeconomiche, in particolare per quanto attiene ai temi dell’integrazione economica [art. 32].
  • È istituito un Comitato congiunto per garantire il buon funzionamento dell’Accordo e formulare raccomandazioni per promuoverne gli obiettivi [art. 52].

Iniziativa

Governativa

Letture e testi

I lettura

C.1686

S.1785

Durata dell’esame parlamentare

Dal 2 febbraio 2024 al 31 marzo 2026

(2 anni, 1 mese e 29 giorni)

A cura di Marco Melpignano
Dottorando di ricerca in Diritto costituzionale – Università di Bari «A. Moro»

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