Materia
Assistenza e previdenza sociale – Immigrazione
Tipologia di decisione
Sentenza di accoglimento sostitutiva
Oggetto della q.l.c.
Art. 2, co. 1, lett. a), n. 2), decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4 (Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni), convertito, con modificazioni, nella legge 28 marzo 2019, n. 26
Parametri
Art. 3 Cost.; artt. 11 e 117, co. 1, Cost., in relazione agli artt. 21 e 34 CDFUE, all’art. 24, par. 1, della direttiva 2004/38/CE del 29 aprile 2004, relativa al diritto dei cittadini dell’Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, e all’art. 7, par. 2, del regolamento (UE) n. 492/2011 del 5 aprile 2011, relativo alla libera circolazione dei lavoratori all’interno dell’Unione
Massima
- È costituzionalmente illegittima la disposizione della legge 28 marzo 2019, n. 26, in materia di reddito di cittadinanza e pensioni, nella parte in cui richiede ai beneficiari la residenza in Italia per almeno dieci anni, anziché cinque. Il requisito decennale di residenza, privo di ragionevole correlazione con le finalità di inclusione e attivazione proprie della misura, introduce una barriera discriminatoria e sproporzionata, in violazione dell’art. 3 Cost.
Profili d’interesse
- La Corte annulla la disciplina censurata per irragionevolezza, seppur non manifesta, ma al contempo avverte la necessità di rimarcare la coerenza della diversa regola da essa individuata con la legislazione di materie analoghe e con l’ordinamento europeo.
Precedenti connessi
- C. cost., sentenza 3 gennaio 2025, n. 1
- C. cost., sentenza 7 marzo 2025, n. 25
- C. cost., sentenza 29 marzo 2024, n. 54
- C. cost., sentenza 29 marzo 2024, n. 53
- C. cost., ordinanza 27 febbraio 2024, n. 29
- C. cost., sentenza 25 gennaio 2022, n. 19
- C. cost., sentenza 17 febbraio 2022, n. 34
- CGUE (GS), sentenza 29 luglio 2024, N.D.
Estratto della motivazione
8.3.– Alla luce di tutte queste considerazioni e nell’ottica di allontanarsi il meno possibile dal bilanciamento che, nella sua discrezionalità, è stato operato dal legislatore, la ragionevole correlazione con la misura del Rdc appare ricomponibile proprio in riferimento a quest’ultimo termine di cinque anni.
Questo dato temporale, infatti, non solo è quello assunto, come detto, dal legislatore nazionale all’interno dell’assegno di inclusione, “erede” del Rdc, ma è anche quello che, in sostanza, è stato giudicato non irragionevole, ai sensi dell’art. 3 Cost., da questa Corte nella sentenza n. 19 del 2022, in quanto dimostra la «relativa stabilità della presenza sul territorio»; non è poi di certo irrilevante che esso sia anche quello previsto dall’art. 16, paragrafo 1, della direttiva 2004/38/CE e quello che, da ultimo, è stato indicato dalla stessa sentenza della Corte di giustizia del 29 luglio 2024, nelle cause riunite C-112/22, C. U. e C-223/22, N. D., in riferimento a cittadini di Paesi terzi, come periodo che «testimoni[a] il “radicamento del richiedente nel paese in questione”».
Il termine di cinque anni si presenta, quindi, come una grandezza pre-data idonea a costituire un punto di riferimento presente nell’ordinamento (ex multis, sentenze n. 128, n. 90 e n. 6 del 2024 e n. 95 del 2022) utilizzabile al fine di ricomporre la ragionevole correlazione con il requisito di radicamento territoriale.
Deve quindi essere accolta la prima questione formulata in via subordinata dal giudice rimettente, per cui va dichiarata l’illegittimità costituzionale dell’art. 2, comma 1, lettera a), numero 2), del d.l. n. 4 del 2019, come convertito, nella parte in cui prevedeva che il beneficiario del reddito di cittadinanza dovesse essere residente in Italia «per almeno 10 anni», anziché prevedere «per almeno 5 anni», per violazione dell’art. 3 Cost.
8.4.– In questi termini, si ricompone armonicamente anche il rapporto con la sentenza della Corte di giustizia 29 luglio 2024, nelle cause riunite C-112/22, C. U. e C-223/22, N. D., dal momento che, in riferimento a qualsiasi cittadino, sia italiano, sia degli altri Stati membri, sia di Paesi terzi, viene espunto con efficacia erga omnes dall’ordinamento nazionale il requisito della residenza decennale, ritenuto, da tale sentenza, contrastante, in riferimento però ai soli cittadini di Paesi terzi, con l’ordinamento dell’Unione europea.
Si evita così, oltretutto, l’insorgere di una discriminazione alla rovescia altrimenti effettivamente prospettabile, come giustamente rilevato dalla difesa delle parti private, in relazione ai cittadini dell’Unione europea, che rimanevano ancora soggetti al termine decennale.
Infatti, come questa Corte ha già rilevato nella sentenza n. 1 del 2025, la «pronuncia di incostituzionalità, nel caducare un requisito che ha valenza generale, consente di porre rimedio alle incongruenze di una disciplina che per tutti, cittadini e stranieri, prescrive il requisito della residenza decennale. Si scongiura così il rischio delle “discriminazioni a rovescio”, che una disapplicazione, circoscritta ai soggiornanti di lungo periodo tutelati dalla direttiva 2003/109/CE, non mancherebbe di generare a danno degli altri beneficiari delle provvidenze».