Sentenza n. 33/2025

21/03/2025
Sull'adottabilità di minori stranieri da parte di persone singole.

Testo

Materia

Adozione – Famiglia – Minori

Tipologia di decisione

Sentenza di accoglimento additiva

Oggetto della q.l.c.

Artt. 29-bis, co. 1, e 30, co. 1, legge 4 maggio 1983, n. 184 (Diritto del minore ad una famiglia)

Parametri

Artt. 2 e 117, co. 1, Cost., quest’ultimo in relazione all’art. 8 CEDU

Massima

  • È costituzionalmente illegittimo l’art. 29-bis, co. 1, della legge n. 184/1983 nella parte in cui non prevede che anche le persone singole residenti in Italia possano esprimere la  disponibilità a adottare un minore straniero residente all’estero e chiedere che sia dichiarata la relativa idoneità all’adozione. La norma viola gli artt. 2 e 117, co. 1, Cost., in relazione all’art. 8 CEDU, ledendo in particolare la libertà di autodeterminazione delle persone singole e il principio di proporzionalità, senza alcuna necessità in una società democratica.

Profili d’interesse

  • La sentenza ribalta un consolidato orientamento del legislatore sull’idoneità all’adozione dei minorenni, puntellando la propria argomentazione anche col richiamo di propri precedenti in materia, della CEDU e di taluni interventi di normazione interna.

Precedenti connessi

Estratto della motivazione

9.1.– La disciplina censurata si riverbera sul diritto alla vita privata, inteso come libertà di autodeterminazione, che si declina, nel contesto in esame, quale interesse a poter realizzare la propria aspirazione alla genitorialità, rendendosi disponibile all’adozione di un minore straniero.

[…]

Se scopo dell’adozione internazionale è quello di accogliere in Italia minori stranieri abbandonati, residenti all’estero, assicurando loro un ambiente stabile e armonioso, l’insuperabile divieto per le persone singole di accedere a tale adozione non risponde a una esigenza sociale pressante e configura – nell’attuale contesto giuridico-sociale – una interferenza non necessaria in una società democratica.

9.2.– Anzitutto, il divieto – nell’assetto giuridico presente – non è più funzionale all’esigenza di assicurare al minore le più ampie tutele giuridiche associate allo status filiationis. A seguito della riforma della filiazione introdotta nel 2012-2013 […], si configura, infatti, un unico status filiationis (art. 315 cod. civ.), il che non rende più necessario correlare tale status alla coppia di genitori uniti in matrimonio per poter assicurare all’adottato la più ampia protezione giuridica (sentenza n. 79 del 2022).

9.3.– Inoltre, l’aprioristica esclusione delle persone singole dalla genitorialità adottiva non è un mezzo idoneo a garantire al minore un ambiente stabile e armonioso.

Come già sopra evidenziato (punto 6.3. del Considerato in diritto), lo stesso legislatore ha riconosciuto che la persona singola è, in astratto, idonea ad assicurare un ambiente stabile e armonioso al minore, finanche in contesti non privi di criticità o rispetto a minori che richiedono un particolare impegno.

Ma, soprattutto, questa stessa Corte, sin dall’ormai risalente sentenza n. 183 del 1994, ha riconosciuto l’astratta idoneità della persona singola a offrire un ambiente stabile e armonioso.

[…]

Questo tanto più va ribadito, ove si consideri che anche il modello della famiglia monoparentale trova riconoscimento nella Costituzione.

Inoltre, nel contesto della disciplina dell’adozione, il miglior interesse del minore è direttamente preservato dalla verifica giudiziale concernente la concreta idoneità dell’adottante.

[…]

9.4.– Se, dunque, deve ritenersi che la persona singola è idonea a garantire al minore un ambiente stabile e armonioso, d’altro canto, l’esigenza, sottesa alla scelta del legislatore, di assicurare all’adottato «la presenza, sotto il profilo affettivo ed educativo, di entrambe le figure dei genitori» (sentenza n. 198 del 1986) non viene perseguita con un mezzo idoneo e proporzionato.

Come si è già in passato rilevato (sentenza n. 183 del 1994), si tratta di una istanza che può giustificare «una indicazione di preferenza per l’adozione da parte di una coppia di coniugi», ma che non supporta la scelta di convertire tale modello di famiglia in una aprioristica esclusione delle persone singole dalla platea degli adottanti.

In particolare, nel caso dell’adozione internazionale, allo Stato di accoglienza spetta solo il compito di regolare l’idoneità o meno a adottare, dopodiché l’abbinamento con il minore di chi ha ottenuto il decreto di idoneità è di competenza dello Stato d’origine del minore stesso.

Pertanto, là dove la disciplina censurata crea nei confronti delle persone singole una barriera all’accesso all’adozione internazionale, essa determina un sacrificio dell’autodeterminazione orientata alla genitorialità, che – specie nell’attuale contesto giuridico-sociale (supra, punto 6.3. del Considerato in diritto) – rischia di riverberarsi negativamente sulla stessa effettività del diritto del minore a essere accolto in un ambiente familiare stabile e armonioso.

Come questa Corte ha già avuto modo di rilevare, i limiti frapposti all’autodeterminazione orientata alla genitorialità «non possono consistere in un divieto assoluto […] a meno che lo stesso non sia l’unico mezzo per tutelare altri interessi di rango costituzionale» (sentenza n. 162 del 2014).

[…]

10.– Per le ragioni esposte, sono fondate le questioni di legittimità costituzionale, sollevate, in riferimento agli artt. 2 e 117, primo comma, Cost., quest’ultimo in relazione all’art. 8 CEDU, dell’art. 29-bis, comma 1, della legge n. 184 del 1983, nella parte in cui, facendo rinvio all’art. 6, non include le persone singole residenti in Italia fra coloro che possono presentare dichiarazione di disponibilità a adottare un minore straniero residente all’estero e chiedere al tribunale per i minorenni del distretto in cui hanno la residenza che lo stesso dichiari la loro idoneità all’adozione.

Rimane, dunque, ferma l’applicabilità alla persona singola delle restanti previsioni di cui all’art. 6 della legge n. 184 del 1983. In particolare, l’adottante persona singola deve rispondere agli altri requisiti, non incompatibili con il suo stato libero, che attengono all’età e al suo «essere affettivamente idone[o] e capac[e] di educare, istruire e mantenere i minori che intend[a] adottare» (comma 2 del citato art. 6).

Al minore adottato dalla persona singola sarà riconosciuto l’unico stato di figlio, di cui all’art. 315 cod. civ., al quale implicitamente rimanda l’art. 27 della legge n. 184 del 1983, a sua volta richiamato dall’art. 35, comma 1, della medesima legge.

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