Sentenza n. 152/2025

16/10/2025
Sugli effetti del deposito di una sentenza costituzionale cd. additiva di procedura dopo la chiusura della relativa fase del procedimento legislativo e sul coinvolgimento delle Regioni nelle decisioni concernenti il contributo delle stesse alla finanza pubblica.

Testo

Materia

Finanza pubblica – Regioni – Giustizia costituzionale

Tipologia di decisione

Sentenza di rigetto [1]

Oggetto della q.l.c.

Art. 1, commi 784, 786 e 789 legge 30 dicembre 2024, n. 207 (Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027) (infra, 2) – Art. 1, co. 790 legge n. 207/2024 – Art. 1, commi 796 e 797, lett. a) e d), legge n. 207/2024 (infra, 3)1

Parametri

Artt. 3, 81, 97, 117, 119 e 120 Cost., in relazione al principio di leale collaborazione [1]

Massima

  • Il deposito di una sentenza della Corte costituzionale cd. additiva di procedura successivamente alla conclusione del segmento procedimentale in cui le formalità da essa indicate dovrebbero inserirsi, in presenza di scadenze serrate, non consente di dichiarare l’incostituzionalità della legge così approvata, trattandosi di adempimenti non esigibili in concreto. 

Moniti/Inviti al legislatore

  • (2) La Corte prospetta l’incostituzionalità di un ulteriore omesso coinvolgimento della Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica, nell’istruttoria parlamentare relativa alla legge di bilancio successiva.
  • (3) La Corte prospetta l’incostituzionalità dei divieti di spesa imposti alle Regioni dai commi 796 e 797, lettere a) e d), della disposizione oggetto del giudizio, sollecitando il legislatore statale ad attenuarne il rigore.

Profili d’interesse

  • La Corte ritiene che il mancato coinvolgimento della Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica nell’istruttoria parlamentare relativa alla legge di bilancio in cui si inscrivono le disposizioni indubbiate, seppur astrattamente idonea a compromettere la legittimità dell’atto, nel caso di specie non possa prendersi in considerazione per ragioni del tutto contingenti (breve margine temporale intercorso tra la conclusione delle audizioni da parte delle Commissioni bilancio e il deposito della sentenza della Corte medesima, che adduceva tale adempimento). Tale ricostruzione sembra sottovalutare la natura meramente dichiarativa, anziché produttiva di diritto, delle pronunce di costituzionalità.
  • La Corte omette di dichiarare l’incostituzionalità di alcuni divieti di spesa, pur ritenuti eccessivamente rigorosi, per la mera ragione che essi si riferiscono ad un esercizio successivo e sono, pertanto, suscettibili di modifica da parte del legislatore, prima di trovare concreta attuazione.
  • Entrambi gli orientamenti appena richiamati sembrano orientare il sindacato di costituzionalità verso la tutela di interessi di parte (quelli delle Regioni, cui è rimesso il sollevamento di q.l.c. sulle leggi di bilancio successive), anziché verso la tutela della legalità oggettiva dell’ordinamento. E questo, pur considerando i pregiudizi che dalle criticità rilevate (ma non dichiarate in dispositivo) possono derivare sui cittadini, p. es. in termini di minor quantità e qualità dei servizi erogati dagli Enti substatali.

Precedenti connessi

Sul necessario coinvolgimento degli Enti territoriali nella determinazione del relativo contributo alla finanza pubblica

Estratto della motivazione

2.3.− [S]otto il profilo della leale collaborazione, la ricorrente ritiene violata la sollecitazione rivolta al legislatore dalla sentenza n. 195 del 2024 di questa Corte sulla necessità del coinvolgimento della Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica.

Nel merito, va rilevato che, in effetti, secondo la suddetta pronuncia tale coinvolgimento è funzionale a salvaguardare l’assetto costituzionale, e cioè «a scongiurare l’adozione di “tagli al buio”, i quali oltre a poter risultare non sostenibili dalle autonomie territoriali, con imprevedibili ricadute sui servizi offerti alla popolazione, non consentirebbero nemmeno una trasparente ponderazione in sede parlamentare. In relazione a questa esigenza […] si palesa vieppiù la necessità di un ossequio sostanziale, e non meramente formale, al principio di leale collaborazione». […]

Ciò chiarito, tutte le censure devono tuttavia ritenersi non fondate, poiché la richiamata sentenza è stata depositata il 6 dicembre 2024, dopo quindi che le Commissioni bilancio delle due Camere avevano ormai acquisito gli elementi informativi sui contenuti del disegno di legge di bilancio con un ciclo di audizioni informali (svolte, sui temi della finanza degli enti territoriali, il 5 novembre 2024). Considerata la serrata scansione temporale per l’approvazione parlamentare della manovra di bilancio, può ritenersi che la pretesa di usufruire dell’apporto istruttorio fornito dalla Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica non sarebbe stata in concreto esigibile prima dell’adozione della legge impugnata.

Il coinvolgimento della suddetta Conferenza permanente, per quanto prima precisato, deve però ritenersi certamente indefettibile già in riferimento alla prossima manovra di bilancio.

[…]

3.2.1. – […] Questa Corte ha già evidenziato che l’obbligo di ripianare con sollecitudine i disavanzi di amministrazione «risponde anche al principio di responsabilità nell’amministrazione delle risorse della collettività territoriale» (sentenza n. 195 del 2024). La previsione impugnata, mirando a velocizzare la realizzazione del piano di rientro, non è dunque in sé irragionevole.

Tuttavia, occorre rilevare che, in effetti, il meccanismo previsto dal comma 790 si rivela eccessivamente rigido perché le regioni in disavanzo sono escluse del tutto dalla possibilità di utilizzare le risorse corrispondenti al contributo per finanziare investimenti, riservata esclusivamente alle regioni senza disavanzo di amministrazione (peraltro al netto, come si è visto, del disavanzo dal DANC).

Tale eccessiva rigidità determina esternalità negative sulla perequazione infrastrutturale tra le diverse regioni a statuto ordinario, dal momento che solo poche di esse nel corso del quinquennio di applicazione del contributo, dati i tempi di recupero dei disavanzi, potranno implementare la spesa di investimento.

[…]

Questa Corte, quindi, ritiene necessario sollecitare il legislatore, per le annualità successive a quella in corso, a rivedere, in una fisiologica dialettica con le regioni orientata al bene comune, l’eccessiva rigidità del meccanismo, consentendo anche alle regioni in disavanzo di utilizzare una parte del contributo per la spesa di investimento.

[…]

5. – Con un ultimo gruppo di questioni, il ricorso impugna l’art. 1, commi 796 e 797, lettere a) e d), della legge n. 207 del 2024, in quanto, riducendo, il primo, e azzerando, il secondo, le autorizzazioni di spesa per contributi statali per investimenti dei comuni e delle regioni a statuto ordinario, tali previsioni violerebbero, in particolare, gli artt. 3, 97 e 119, nonché gli artt. 81 e 120 Cost., omettendo di prevedere «strumenti perequativi» e, anzi, realizzando «un meccanismo proteso ad acuire le disparità tra territori», così contribuendo «alla perpetrazione e cristallizzazione di condizioni di fatto» tali da limitare, per le regioni più svantaggiate, l’esercizio delle prerogative costituzionali.

Alla luce di quanto precisato al punto 3.2.1., le censure non sono fondate. […] Tuttavia, per [le Regioni] l’operatività dei denunciati definanziamenti non è immediata, bensì differita al 2027, per cui il pregiudizio alla perequazione infrastrutturale potrà essere evitato dal legislatore dando seguito alla sollecitazione di questa Corte a intervenire, nelle annualità successive a quella in corso, per una modulazione meno rigida dell’alternativa sulla utilizzazione del contributo.


[1] La pronuncia prende in esame anche profili ulteriori, che non sono oggetto di questo report.

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