Materia
Reati – Pene
Tipologia di decisione
Sentenza di rigetto
Oggetto della q.l.c.
Parametri
Art. 3 Cost. – Art. 25, co. 2, Cost. – Art. 27, co. 3, Cost.
Massime
- La mancata previsione, in riferimento al reato di furto in abitazione, di una riduzione di pena per le ipotesi di lieve entità appare giustificata e, dunque, legittimata dalla peculiare pericolosità manifestata dal soggetto agente in fattispecie siffatte, le quali non conoscono graduazioni di intensità.
- Per i medesimi motivi, va ritenuta legittima l’estensione del medesimo trattamento punitivo ai furti posti in essere nelle parti comuni del condominio, costituite a servizio e protezione delle private dimore ubicate nell’edificio. Tali spazi, infatti, sono utilizzati a questo scopo dai condomini, senza il consenso dei quali gli estranei non potrebbero accedervi.
- La disciplina censurata non viola il principio di uguaglianza neppure ove si consideri che l’attenuante del fatto di lieve entità è stata invece introdotta, mediante intervento della Corte costituzionale, per i reati di rapina ed estorsione, rispetto ai quali la previsione di una “valvola di sicurezza” sanzionatoria ha tratto giustificazione dalla particolare latitudine della fattispecie tipica, nella quale l’elemento «violenza o minaccia» è idoneo a racchiudere, a differenza di quanto accade nel reato di furto in abitazione, condotte multiformi e con ampia gradazione di offensività.
Profili d’interesse
- La Consulta ha ritenuto di vagliare la ragionevolezza della disciplina censurata che, però, è apparsa costituzionalmente conforme.
- Per rinforzare l’impianto argomentativo della pronuncia, la Corte ha fatto leva sulla propria precedente giurisprudenza (sentenza n. 117/2021), nell’ambito della quale si era già spinta a valutare la ragionevolezza delle scelte compiute dal legislatore in materia, concludendo che «il domicilio, quale spazio della persona, o è violato o non lo è, essendo pertanto inconcepibile già sul piano logico un ingresso “lieve” nell’abitazione altrui».
Precedenti connessi
Sull’ampia discrezionalità legislativa nella determinazione delle pene applicabili
- C. cost., sentenza 7 giugno 2021, n. 117;
- C. cost., sentenza 23 novembre 2023, n. 207;
- C. cost., sentenza 22 marzo 2024, n. 46.
Sul peculiare disvalore insito nella violazione del domicilio
- C. cost., sentenza 27 settembre 2019, n. 216;
- C. cost., sentenza 10 aprile 2020, n. 67;
- C. cost., sentenza 7 giugno 2021, n. 117.
Estratto della motivazione
2.1. – […] L’art. 624-bis cod. pen. punisce il fatto di chi «si impossessa della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri, mediante introduzione in un edificio o in altro luogo destinato in tutto o in parte a privata dimora o nelle pertinenze di essa».
[…]
2.2. – La norma incriminatrice si estende poi alle condotte realizzate nelle «pertinenze» della privata dimora, la cui nozione «non coincide con quella civilistica, non richiedendo ess[e] l’uso esclusivo del bene da parte di un solo proprietario» e dovendosi invece privilegiare l’utilità che esse arrecano al luogo di privata dimora (così, fra le altre, Corte di cassazione, quinta sezione penale, sentenza 16 dicembre 2019-2 marzo 2020, n. 8421).
Anche le pertinenze, infatti, si caratterizzano per la loro «strumentalità […] alle esigenze di vita domestica del proprietario» (Corte di cassazione, quarta sezione penale, sentenza 10-28 gennaio 2013, n. 4215).
2.3. – In altri termini, il legislatore ha ritenuto che il furto di un bene sito in una pertinenza abbia in sé maggiore offensività rispetto al furto semplice e ne ha così equiparato il trattamento sanzionatorio a quello previsto per il furto commesso in un luogo di privata dimora.
[…]
2.4. – Ora, una tale esigenza sussiste anche con riferimento alle parti comuni dell’edificio condominiale, poiché esse sono costituite a servizio e protezione delle private dimore ubicate nel condominio e vengono a questo scopo utilizzate, nella loro interezza, dai comproprietari pro quota.
[…]
2.6. – In conseguenza di tali rilievi, l’interpretazione censurata dal rimettente, con la quale viene estesa alle parti comuni dell’edificio condominiale la tutela prevista per i luoghi di privata dimora, non appare né irragionevole, né irrispettosa del principio di offensività.
[…]
3.1. – […] Questa Corte ha da sempre riconosciuto l’ampia discrezionalità del legislatore nella definizione della sua politica criminale, in particolare nella determinazione delle pene applicabili a chi abbia commesso reati […]
L’esercizio di tale discrezionalità è sindacabile solo sotto il profilo della ragionevolezza, nel senso che il trattamento sanzionatorio «deve potersi razionalmente giustificare in relazione a una o più finalità legittime perseguite dal legislatore» e i mezzi prescelti «non devono risultare manifestamente sproporzionati rispetto a quelle pur legittime finalità» (così, fra le altre, sentenza n. 46 del 2024).
3.2. – In questo senso, e seppure in relazione a un diverso profilo del trattamento riservato al furto in abitazione, la sentenza n. 216 del 2019 ha chiarito che esso trova la sua ratio nella «discrezionale, e non irragionevole, presunzione del legislatore relativa alla particolare gravità del fatto di chi, per commettere il furto, entri in un’abitazione altrui, ovvero in altro luogo di privata dimora o nelle sue pertinenze, e della speciale pericolosità soggettiva manifestata dall’autore di un simile reato».
A conferma di ciò, la successiva ordinanza n. 67 del 2020 ha precisato «che la particolare gravità del fatto e la speciale pericolosità soggettiva del suo autore, dimostrate dall’ingresso non autorizzato nei luoghi predetti al fine di commettervi un furto, non vengono meno per il solo fatto che l’autore non abbia usato violenza nei confronti di alcuno».
La scelta legislativa di adottare un trattamento sanzionatorio di maggior rigore appare dunque giustificata, ove posta in relazione a una condotta delittuosa così connotata.
3.3. – [I]l furto in abitazione non comprende al suo interno fattispecie così diversificate tali da meritare l’introduzione, da parte di questa Corte, della circostanza attenuante della lieve entità.
3.4. – Né la scelta del legislatore appare violare il principio di uguaglianza, ove si consideri che l’attenuante del fatto di lieve entità è stata invece introdotta da questa Corte per i reati di rapina ed estorsione.
In tali casi, la previsione di una “valvola di sicurezza” sanzionatoria ha tratto giustificazione dalla particolare latitudine della fattispecie tipica, nella quale l’elemento «violenza o minaccia» è idoneo a racchiudere condotte multiformi e con ampia gradazione di offensività.
[…]
Una tale latitudine non si riscontra nel reato di furto in abitazione, nel quale invece, come si è osservato, assume rilievo decisivo la condotta lesiva del bene protetto sotto il profilo personalistico, che, per sua natura, è tale o non è.