Sentenza n. 201/2025

29/12/2025
Sull'accertamento dei requisiti per la concessione della liberazione anticipata

Testo

Materia

Esecuzione penale

Tipologia di decisione

Sentenza di accoglimento

Oggetto della q.l.c.

Art. 69-bis, co. 3, legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull’ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà), come sostituito dall’art. 5, co. 3, decreto-legge 4 luglio 2024, n. 92 (Misure urgenti in materia penitenziaria, di giustizia civile e penale e di personale del Ministero della giustizia)

Parametri

Art. 3 Cost. – Art. 27, co. 3, Cost.

Massima

  • La vigente disciplina della liberazione anticipata è incostituzionale nella parte in cui prevede, sotto pena di inammissibilità, che l’accertamento dei requisiti per la concessione del beneficio rispetto a tutti i semestri già scontati sia effettuata d’ufficio dal magistrato di sorveglianza in prossimità del fine pena ovvero in occasione della richiesta del condannato di accedere a un beneficio penitenziario, poiché lesiva del principio della finalità rieducativa della pena, nonché del principio di ragionevolezza.

Profili d’interesse

  • La Consulta fonda la declaratoria di illegittimità su un giudizio di ragionevolezza che intercetta il nucleo della scelta normativa e ne mette in luce l’intrinseca incoerenza rispetto alla funzione della liberazione anticipata.
  • La Corte, nello sviluppare le proprie considerazioni, ha fatto altresì leva sui lavori preparatori della riforma.
  • La Corte circoscrive il proprio intervento correttivo ad un’ablazione puntuale e limitata della disposizione censurata, adottando una tecnica decisoria improntata a cautela e deferenza nei confronti delle scelte del legislatore.

Estratto della motivazione

6.3. – [L]a pur ampia discrezionalità del legislatore nella configurazione delle regole processuali, anche nella materia penitenziaria, non può autorizzare un vulnus al principio della finalità rieducativa delle pene – l’unica finalità espressamente menzionata dalla Costituzione, ancorché non in funzione escludente le altre cui le pene assolvono.

La tensione delle pene verso l’obiettivo della rieducazione del condannato è oggetto di un preciso dovere […] che l’art. 27, terzo comma, Cost. pone a carico di tutte le istituzioni e i poteri che esercitano la potestà punitiva nell’ordinamento italiano, a cominciare dal legislatore. […]

La liberazione anticipata è istituto chiave nel perseguimento di tale finalità, costituzionalmente necessaria, della pena.

[…]

6.4. – [L]’attuale meccanismo di valutazione globale dei presupposti della liberazione anticipata relativ[a] a ciascun semestre in una fase avanzata dell’espiazione della pena, in prossimità del momento in cui il condannato può immediatamente fruire delle riduzioni di pena (rispetto all’anticipazione del fine pena o dell’accesso a misure alternative e benefici), fa venir meno il riscontro periodico sulla qualità del concreto percorso trattamentale individuale, che era stato sin qui assicurato dalla possibilità di una valutazione frazionata dei presupposti della liberazione anticipata, semestre per semestre, sollecitata da una istanza del detenuto. […]

Come si è osservato durante i lavori preparatori della riforma, il riconoscimento della detrazione per ciascun semestre da parte del magistrato di sorveglianza «rassicura il detenuto perché gli fornisce una prospettiva concreta e periodicamente aggiornata rispetto al suo fine pena, e, in tal modo aiuta a stemperare le tensioni che la carcerazione produce; ciò che giova anche alla sicurezza ed alla qualità della vita all’interno degli istituti di pena» (testo della relazione presentata dalla Presidente del Tribunale di sorveglianza di Cagliari alla Commissione giustizia del Senato nella seduta del 10 luglio 2024).

In effetti, il meccanismo di riscontro frazionato circa l’esito positivo delle istanze di liberazione anticipata ha, sino al recente passato, costituito per il detenuto uno stimolo importante a proseguire sul cammino di cambiamento intrapreso, attraverso la progressiva anticipazione, che in tal modo gli si prospettava, del fine pena e del termine per l’accesso ai benefici […].

[A]nche l’eventuale diniego della liberazione anticipata con riferimento a un singolo semestre non segnava un irreparabile fallimento del percorso trattamentale, ma costituiva esso stesso stimolo per il condannato a modificare al più presto il proprio comportamento, sì da ottenere la riduzione di pena alla successiva scadenza semestrale […].

La disciplina qui censurata ha cancellato tutti questi riscontri periodici, lasciando il condannato nell’incertezza circa la meritevolezza del percorso nel frattempo compiuto, o viceversa la sua inadeguatezza rispetto alle aspettative dell’ordinamento. E ciò sino al momento in cui i potenziali premi diventino in concreto fruibili in termini di riduzioni della pena da espiare: un momento – però – in cui il condannato non è più in grado di correggere efficacemente il proprio comportamento.

[…]

6.6. – Questa Corte ritiene dunque che la disciplina censurata – precludendo al condannato di formulare istanza di liberazione anticipata in assenza di uno «specifico interesse» diverso da quello alla determinazione del fine pena e del termine di accesso a misure alternative o a benefici penitenziari – violi il principio della finalità rieducativa della pena di cui all’art. 27, terzo comma, Cost., e risulti distonica rispetto alla stessa finalità dell’istituto della liberazione anticipata, pensata dal legislatore dell’ordinamento penitenziario come strumento atto a favorire quella finalità costituzionale, integrandosi altresì con il principio del “minimo sacrificio necessario” della libertà personale […].

Ciò determina, altresì, un’evidente incongruità della disciplina rispetto alla sua finalità: il che integra un’ipotesi di irrazionalità intra legem, riconducibile al novero dei vizi di irragionevolezza exart. 3 Cost. […].

7. – La reductio ad legitimitatem della disciplina censurata è possibile mediante l’ablazione, nel comma 3 del novellato art. 69-bis ordin. penit., dell’intera seconda parte della disposizione che condiziona la possibilità per il condannato di formulare istanza di liberazione anticipata alla sussistenza di uno specifico interesse («quando vi abbia uno specifico interesse, diverso da quelli di cui ai commi 1 e 2, che deve essere indicato, a pena di inammissibilità, nell’istanza medesima»).

La sopravvivenza della proposizione iniziale («Il condannato può formulare istanza di liberazione anticipata») assicurerà così al condannato la possibilità di formulare in qualsiasi momento l’istanza in relazione al semestre o ai semestri già maturati.

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