Materia
Immigrazione
Tipologia di decisione[1]
Sentenza di rigetto
Oggetto della q.l.c.
Artt. 16, 18, 18-bis e 19 decreto-legge 11 ottobre 2024, n. 145 (Disposizioni urgenti in materia di ingresso in Italia di lavoratori stranieri, di tutela e assistenza alle vittime di caporalato, di gestione dei flussi migratori e di protezione internazionale, nonché dei relativi procedimenti giurisdizionali)
Parametri
Art. 3 Cost. – Art. 25 Cost. – Art. 77, co. 2, Cost. – Art. 102, co. 2, Cost.
Massime
- Il trasferimento della competenza in materia di convalida del trattenimento dello straniero richiedente protezione internazionale dalle sezioni specializzate del Tribunale alla Corte d’appello non risulta in contrasto con i principi costituzionali.
- L’omogeneità tra le disposizioni introdotte in sede di conversione in legge, oggetto di censura, e quelle del decreto-legge originario va individuata nella materia della gestione dei flussi migratori e della protezione internazionale, dovendosi escludere la violazione dell’art. 77, co. 2, Cost.
- La modifica della competenza consta di criteri di determinazione ratione materiae e ratione loci predeterminati ed astratti e, peraltro, operanti pro futuro, dovendosi escludere la violazione dell’art. 25 Cost.
- La sottrazione di una delle materie afferenti alla protezione internazionale al giudice appositamente istituito e specializzato nella trattazione delle relative controversie, per attribuirla a un giudice non specificamente specializzato né tenuto a specializzarsi, non può ritenersi irragionevole. Tali controversie, infatti, sono state affidate a magistrati che, quali assegnatari dei procedimenti di esecuzione del mandato d’arresto europeo e di estradizione, dispongono di una diversa forma di specializzazione, ma risultano comunque avvezzi alla trattazione di procedimenti incidenti sulla libertà personale degli stranieri e soggetti a termini decisori particolarmente stringenti.
Inviti al legislatore
- La Corte rimette al legislatore il compito di verificare, nel tempo, la tenuta del nuovo assetto di competenze ed operare interventi correttivi nel caso in cui esso si riveli foriero di difficoltà applicative.
Profili d’interesse
- La Consulta qualifica il trasferimento di competenza in oggetto come espressione di una scelta legislativa ampiamente discrezionale. Tale qualificazione conduce la Corte ad escludere un sindacato costituzionale penetrante, dovendo limitarsi il proprio controllo al solo parametro della manifesta irragionevolezza e rivelando, così, una marcata postura di self-restraint.
Precedenti connessi
Sulla discrezionalità legislativa in ambito processuale e sul sindacato di costituzionalità
- C. cost., sentenza 10 aprile 2025, n. 39;
- C. cost., sentenza 27 marzo 2025, n. 36;
- C. cost., sentenza 28 novembre 2024, n. 189;
- C. cost., sentenza 3 giugno 2024, n. 96;
- C. cost., sentenza 11 aprile 2023, n. 67.
Estratto della motivazione
5. – Venendo all’esame nel merito, le censure relative all’asserita violazione dell’art. 77, secondo comma, Cost. non sono fondate.
5.1. – [Q]uando, come nel caso di specie, le censure sollevate in riferimento all’art. 77, secondo comma, Cost. investono disposizioni introdotte dalla legge di conversione del decreto-legge, la violazione di tale parametro costituzionale non può farsi derivare dalla mancanza dei presupposti di straordinaria necessità e urgenza […], ma dal difetto di omogeneità rispetto all’originario decreto-legge.
[…]
5.2. – [L]e disposizioni in scrutinio superano il vaglio di legittimità costituzionale, in quanto non possono dirsi prive di ogni plausibile legame con quelle contenute nel decreto-legge originario.
Il d.l. n. 145 del 2024, come convertito, si inscrive tra i provvedimenti ab origine a contenuto plurimo, in quanto contempla interventi che si articolano in una pluralità di linee di azione espressamente indicate nei Capi di cui si compone […].
Le finalità del d.l. n. 145 del 2024, come convertito, sono compendiate nel Titolo («Disposizioni urgenti in materia di ingresso in Italia di lavoratori stranieri, di tutela e assistenza alle vittime di caporalato, di gestione dei flussi migratori e di protezione internazionale, nonché dei relativi procedimenti giurisdizionali») e replicate nel preambolo. Quest’ultimo fa, infatti, riferimento alla «straordinaria necessità e urgenza di adottare norme in materia di ingresso in Italia di lavoratori stranieri», alla «straordinaria necessità e urgenza di prevedere misure volte alla tutela dei lavoratori stranieri vittime dei reati di cui agli articoli 600, 601, 602, 603 e 603-bis del codice penale e al contrasto del lavoro sommerso» e alla «straordinaria necessità e urgenza di adottare disposizioni in materia di gestione dei flussi migratori».
5.2.1. – Ciò posto, il punto di correlazione tra le disposizioni introdotte in sede di conversione in legge, oggetto di censura, e quelle del decreto-legge originario deve essere identificato nella materia della gestione dei flussi migratori e della protezione internazionale.
Le nuove norme sulla competenza nei procedimenti di convalida ex art. 6, comma 5, del d.lgs. n. 142 del 2015 – alle quali è ora limitato lo scrutinio di legittimità costituzionale – disciplinano, sul versante processuale, un istituto, qual è il trattenimento delle persone straniere richiedenti asilo, tipicamente afferente alla materia della protezione internazionale, la cui disciplina costituisce, come ricordato, uno dei contenuti più rilevanti del provvedimento d’urgenza.
L’emendamento da cui sono scaturite le norme censurate non solo si pone in continuità oggettiva con il suddetto ambito tematico sostanziale, ma si innesta in una specifica articolazione contenutistica del decreto-legge – quella delle riforme processuali in materia di protezione internazionale – cui è stato appositamente dedicato, sin dalla formulazione originaria dell’atto normativo, il Capo IV.
6. – Non sono meritevoli di accoglimento neanche le censure con le quali i giudici rimettenti lamentano che gli artt. 16, commi 1, lettera b), e 2, 18, comma 1, lettere a), numeri 1) e 3), e b), e 18-bis, comma 1, lettera a), del d.l. n. 145 del 2024, come convertito, là dove dispongono lo spostamento verso la corte d’appello della competenza a decidere in prima istanza sulla convalida del trattenimento del richiedente asilo, già attribuita alle sezioni specializzate dei tribunali distrettuali, violino gli artt. 3, 25 e 102, secondo comma, Cost.
6.1. – […] Nel caso di specie la violazione dell’art. 25 Cost. è da escludersi in quanto l’art. 16, commi 1, lettera b), e 2 del d.l. n. 145 del 2024, come convertito, introduce una modifica della competenza relativa ad una categoria di controversie – quella della convalida dei provvedimenti che dispongono o prorogano il trattenimento dello straniero richiedente asilo – mediante l’indicazione di criteri di determinazione ratione materiae e ratione loci predeterminati e astratti e, peraltro, operanti pro futuro.
Né basta a configurare una lesione della evocata garanzia costituzionale l’avere la novella censurata introdotto un’eccezione alla regola generale che attribuisce la maggior parte delle controversie in materia di protezione internazionale alle sezioni specializzate, dal momento che il giudice naturale non si cristallizza nella determinazione legislativa di una competenza generale […].
6.2. – Neanche le censure con cui è denunciata la violazione dell’art. 3 Cost., in riferimento al principio di ragionevolezza, e dell’art. 102, secondo comma, Cost. sono fondate.
[…]
Le nuove regole di determinazione della competenza a decidere sulla convalida in prima istanza comprendono, dunque, sia i parametri di individuazione del giudice ratione materiae (corte d’appello in composizione monocratica) e ratione loci (corte d’appello nel cui distretto ha sede il questore che ha disposto il trattenimento o la sua proroga), sia un criterio di assegnazione interna delle controversie ai giudici addetti alla trattazione dei procedimenti in materia di MAE.
Così ricostruite, esse risultano dotate di sufficiente precisione e intelligibilità.
[…]
6.3. – Non sono ravvisabili neanche gli ulteriori profili di irragionevolezza denunciati dai giudici a quibus.
È innegabile che la disciplina censurata introduca una rilevante eccezione alla regola generale […] secondo cui la competenza sulle controversie relative alla protezione internazionale è devoluta alle sezioni specializzate istituite dall’art. 1 del medesimo decreto-legge.
La novella in scrutinio ha, infatti, sottratto una fattispecie – quale è la convalida del trattenimento del richiedente asilo – tipicamente afferente alla materia della protezione internazionale a un assetto di competenze predisposto allo specifico fine di garantire la specializzazione e la concentrazione in un settore connotato da un elevato tasso di specialità oltre che dalla necessità per i giudici ad esso assegnati di confrontarsi con il sistema comune europeo dell’asilo.
Nondimeno, la scelta di espungere la convalida dal novero dei procedimenti di competenza delle sezioni distrettuali non è sintomatica di una irragionevolezza manifesta e, pertanto, rientrando in un ambito, quale è quello della configurazione degli istituti processuali, nel quale ampia è la discrezionalità legislativa, non può essere sindacata da questa Corte (ex aliis, sentenze n. 39 e n. 36 del 2025 […]).
[…]
In definitiva, lo spostamento di competenza in esame, pur sacrificando in qualche misura le esigenze di concentrazione e di uniformità interpretativa che avevano indotto il legislatore ad affidare il procedimento di convalida e quello concernente la domanda di protezione internazionale ad un unico ufficio giudiziario, costituisce una rivalutazione di tale scelta legislativa che, essendo connotata da ampia discrezionalità e non sconfinando nella irragionevolezza manifesta, esula dal sindacato di questa Corte.
Ciò non esclude, tuttavia, che lo stesso legislatore debba verificare, nel tempo, la tenuta del nuovo assetto di competenze e operare interventi correttivi nel caso in cui esso si riveli foriero di difficoltà applicative.
1 La sentenza prende in esame anche profili ulteriori che non sono oggetto del presente report.