Materia
Adozione
Tipologia di decisione
Sentenza di accoglimento additiva
Oggetto della q.l.c.
Art. 55 legge 4 maggio 1983, n. 184 (Diritto del minore ad una famiglia), in coordinamento con l’art. 299, co. 1, c.c.
Parametri
Art. 2 Cost.
Massima
- L’automatismo legislativo alla stregua del quale il cognome dell’adottante è anteposto a quello dell’adottato è lesivo del diritto inviolabile all’identità personale e del preminente interesse del minore, sicché se ne deve dichiarare l’incostituzionalità nella parte in cui non è consentito all’adottando di assumere, con la sentenza di adozione, il solo cognome dell’adottante, sempreché tale effetto risponda all’interesse del minore d’età e vi siano i consensi e gli assensi di tutte le parti coinvolte.
Profili d’interesse
- A fronte del complesso intreccio di esigenze sotteso alla decisione, la Corte ha fatto leva sulla propria giurisprudenza, con la quale aveva già dichiarato l’illegittimità dell’art. 299, co. 1, c.c. nella parte in cui non consentiva al giudice, con la sentenza di adozione del maggiore d’età, di aggiungere, anziché anteporre, il cognome dell’adottante a quello dell’adottato maggiore d’età, se entrambi nel manifestare il consenso all’adozione si sono espressi a favore di tale effetto (sentenza n. 135/2023).
- La legittimità della disciplina legislativa è stata, invero, più volte ribadita dalla Corte costituzionale, che è stata più volte chiamata a pronunciarsi sulla mancata previsione della possibilità di sostituire il cognome dell’adottando con quello dell’adottante.
Precedenti connessi
- C. cost., sentenza 4 luglio 2023, n. 135.
Sulla mancata previsione della possibilità di sostituire il cognome dell’adottando con quello dell’adottante
- C. cost., sentenza 18 aprile 2025, n. 53;
- C. cost., sentenza 24 giugno 2002, n. 268;
- C. cost., sentenza 24 gennaio 1991, n. 27.
Estratto della motivazione
6. – L’art. 55 della legge n. 184 del 1983, nel regolare l’attribuzione del cognome per effetto dell’adozione in casi particolari, opera un rinvio all’art. 299, primo comma, cod. civ., dettato in materia di adozione del maggiore d’età, in base al quale «[l]’adottato assume il cognome dell’adottante e lo antepone al proprio».
[L]a rigida previsione dell’art. 299, primo comma, cod. civ. ha già suscitato in passato censure che hanno riguardato tanto la sua applicazione all’adozione del maggiore d’età quanto il suo riferirsi all’adozione in casi particolari.
[…]
7.2.2. – […] Con la sentenza n. 268 del 2002 […] questa Corte ha escluso la lesione dell’identità personale dell’adottando, sul duplice presupposto che i legami giuridici del minore con la famiglia d’origine non vengono legalmente recisi e che di fatto il minore potrebbe aver «instaurato e manten[uto] legami significativi (sentenza n. 27 del 1991, cit.)» con «l’altro genitore biologico e/o con i di lui parenti». Nondimeno, in quella medesima pronuncia, questa Corte ha riconosciuto che il peculiare istituto dell’adozione in casi particolari abbraccia molteplici e diverse situazioni suscettibili di veder applicate «soluzioni differenziate per i diversi casi».
Più di recente, la sentenza n. 53 del 2025 ha parimenti escluso la fondatezza di analoga questione, ma si è pronunciata solo sull’applicazione dell’art. 299 cod. civ. all’adozione del maggiore d’età, focalizzando gli argomenti proprio sulle specificità di tale istituto. Anzitutto, è apparsa non irragionevole la scelta legislativa di preservare un cognome «che per (almeno) diciotto anni ha rappresentato il segno distintivo della […] identità personale» dell’adottando. Inoltre, è emersa l’esigenza di prevenire il rischio che quest’ultimo possa subire «condizionamenti da parte dell’adottante», rinunciando al proprio cognome in ragione dei «benefici che l’adozione civile apporta all’adottato sul piano successorio». Infine, è stato evidenziato come l’eventuale interesse del maggiore d’età a cancellare «il cognome che attesta la propria origine naturale» – interesse che potrebbe sussistere «nonostante la funzione identitaria da esso lungamente svolta» – «è tale da dover coinvolgere esclusivamente la persona, che quel cognome ha portato, [sicché] può trovare tutela in altre previsioni dell’ordinamento [quale] l’art. 89, comma 1, del d.P.R. n. 396 del 2000».
8. – [Q]uesta Corte ritiene, da un lato, che le ragioni della non fondatezza, che compongono l’argomentazione della sentenza n. 53 del 2025, non si possano estendere all’adozione in casi particolari – la cui disciplina viene in considerazione nell’odierna questione – e, da un altro lato, che l’evoluzione dell’ordinamento giuridico giustifichi, nel solco della giurisprudenza costituzionale, una rimeditazione del giudizio espresso con la sentenza n. 268 del 2002 […].
In particolare, se coloro che sono tenuti a esprimere i consensi e gli assensi all’adozione, in base agli artt. 45 e 46 della legge n. 184 del 1983, sono favorevoli alla sostituzione del cognome dell’adottando con quello dell’adottante e se il giudice accerta che ciò risponde al preminente interesse del minore, in quanto riflette la sua effettiva identità, la norma che impedisce tale sostituzione è lesiva dell’art. 2 Cost.
Tre sono le ragioni che depongono per la fondatezza della questione.
La prima si rinviene nella notevole varietà di fattispecie ascritte all’adozione in casi particolari e nell’esigenza primaria di privilegiare l’interesse del minore, anche alla luce del rilievo che ha acquisito nella giurisprudenza costituzionale, nelle fonti internazionali e nella stessa legislazione (legge 10 dicembre 2012, n. 219, recante «Disposizioni in materia di riconoscimento dei figli naturali» e decreto legislativo 28 dicembre 2013, n. 154, recante «Revisione delle disposizioni vigenti in materia di filiazione, a norma dell’articolo 2 della legge 10 dicembre 2012, n. 219»).
La seconda si lega proprio alla minore età dell’adottando, che rende più flebile il rilievo identitario del cognome originariamente attribuitogli.
La terza, infine, si identifica nell’esigenza di rendere possibile l’eventuale sostituzione del cognome dell’adottando con quello dell’adottante, nel contesto del procedimento giurisdizionale di adozione in casi particolari dei minori, in quanto itinerario preferibile (infra, punto 8.3.) rispetto alla soluzione residuale del procedimento amministrativo, di cui all’art. 89 del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396 […], come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2012, n. 54 […].
8.1. – L’istituto dell’adozione in casi particolari abbraccia una complessa varietà di fattispecie – previste dall’art. 44, comma 1, della legge n. 184 del 1983 – con riguardo alle quali si possono prospettare situazioni molto differenti, quanto al rapporto tra il cognome dell’adottante e quello dell’adottando.
[…]
8.2. – Chiaramente, non si deve trascurare che fra le variabili di cui deve tenere conto il giudice per accertare l’interesse del minore vi è anche quella dell’età dell’adottando, poiché essa incide sul possibile autonomo rilievo identitario del suo originario cognome.
Quanto più il bambino è in tenera età, tanto più il processo di formazione della sua identità personale intorno all’originario cognome risulta tenue e, dunque, può far ritenere preminente, in circostanze come quelle sopra evidenziate, l’esigenza di attribuire esclusivo rilievo alla nuova identità che sorge con il vincolo adottivo.
Viceversa, anche in assenza di legami effettivi con la famiglia d’origine, potrebbe risultare prevalente, nel caso dei cosiddetti grands mineurs, il processo di consolidamento dell’identità personale intorno all’originario cognome dell’adottando, sì da indurre il giudice a escludere che risponda al suo interesse la sostituzione del cognome.
In sostanza, si tratta di accogliere la prospettiva del best interest of the child, inteso quale sintesi verbale dell’esigenza di operare i bilanciamenti di interessi, nell’ambito di discipline giusfamiliari concernenti il minore, tenendo conto che la loro finalità primaria si rinviene proprio nella protezione del minore stesso […].
Abbracciando il punto di vista del minore emerge allora, da un lato, come l’eventuale sostituzione del suo cognome non recida i legami con i componenti della famiglia d’origine, sicché a essi non è certo inibito – anche ove fossero stati assenti in precedenza – avere rapporti con il minore stesso. Da un altro lato, tale mancata recisione dei legami originari non può impedire al giudice di verificare, guardando al passato e alle prospettive future del bambino, quale sia il suo preminente interesse, sostituendo il cognome dell’adottando con quello dell’adottante (o degli adottanti), se quest’ultimo rispecchia l’effettiva identità del minore.
[…]
9. – In definitiva, questa Corte reputa lesiva dell’identità del minore una regola, come quella censurata, che stabilisce il vincolo assoluto all’anteposizione del cognome dell’adottante a quello dell’adottando, impedendo al giudice di disporre la sostituzione del cognome di quest’ultimo con quello dell’adottante, a fronte dei consensi e assensi, di cui gli artt. 45 e 46 della legge n. 184 del 1983, favorevoli a tale effetto e dell’accertamento che esso risponda all’interesse del minore.
[…]
10. – La citata facoltà derogatoria si aggiunge, dunque, a quella già resa esercitabile dalla sentenza n. 135 del 2023, che ha inciso sul testo dell’art. 299 cod. civ., consentendo, in deroga all’anteposizione, l’aggiunta del cognome dell’adottante a quello dell’adottando, se nel manifestare il consenso all’adozione entrambi si sono espressi a favore di tale effetto. Chiaramente, nell’adattamento di tale norma al contesto dell’adozione in casi particolari, occorre che i consensi e gli assensi favorevoli all’effetto siano quelli degli artt. 45 e 46 della legge n. 184 del 1983 e che, all’esito di un accertamento giudiziale particolarmente attento, l’aggiunta del cognome dell’adottante a quello dell’adottando, in luogo dell’anteposizione, risponda all’interesse del minore.