Ordinanza n. 105/2026

11/06/2026
Sul trattamento sanzionatorio per il furto in abitazione.

Testo della decisione

Materia

Reati – Pene – Furto in abitazione

Tipologia di decisione

Ordinanza di manifesta infondatezza

Oggetto della q.l.c.

Art. 624-bis, co. 1, c.p.

Parametri

Artt. 3 – 27, co. 3 Cost.

Massima

  • Non è irragionevole l’adozione di un trattamento sanzionatorio particolarmente rigoroso nei confronti di chi, per commettere un furto, entri in un’abitazione altrui, ovvero in altro luogo di privata dimora o nelle sue pertinenze, trattandosi di fatto particolarmente grave e idoneo a manifestare la speciale pericolosità soggettiva del suo autore. Sono quindi manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 624-bis, co. 1, c.p., sollevate con riferimento agli artt. 3 e 27, co. 3 Cost.

Profili d’interesse

  • La Corte ricorda che il legislatore gode di ampia discrezionalità nella definizione della sua politica criminale, e in particolare nella determinazione delle pene applicabili a chi abbia commesso reati. In questi termini, la Consulta si pone in continuità con la propria giurisprudenza, anche recente, volta ad assicurare un ampio margine di scelta in relazione alla definizione delle sanzioni penali, fatto comunque salvo il controllo di ragionevolezza.

Precedenti connessi

Estratto della motivazione

[L]a questione inerente alla mancata previsione di una fattispecie attenuata del reato di furto in abitazione […] è già stata decisa da questa Corte con la sentenza n. 193 del 2025, depositata il 22 dicembre 2025 […].

[T]ale sentenza ha dichiarato le questioni di legittimità costituzionale non fondate, sulla premessa che il legislatore gode di ampia discrezionalità nella definizione della sua politica criminale, e in particolare nella determinazione delle pene applicabili a chi abbia commesso reati.

[Inoltre,] l’esercizio di tale discrezionalità è sindacabile solo sotto il profilo della ragionevolezza, nel senso che il trattamento sanzionatorio deve potersi giustificare in relazione a una o più finalità legittime perseguite dal legislatore, rispetto alle quali i mezzi prescelti non devono risultare manifestamente sproporzionati.

[I]n questo senso, non è irragionevole l’adozione di un trattamento sanzionatorio particolarmente rigoroso nei confronti di chi, per commettere un furto, entri in un’abitazione altrui, ovvero in altro luogo di privata dimora o nelle sue pertinenze, trattandosi di fatto particolarmente grave e idoneo a manifestare la speciale pericolosità soggettiva del suo autore.

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